Cassazione Civile, Ordinanza n. 27668/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva presentato istanza di rimborso dell'IRPEF versata per l'anno 2010, sostenendo di aver incluso nella propria base imponibile utili imputati per trasparenza in qualità di collaboratore dell'impresa familiare, senza però dedurre la quota di cd. sovraccosto ambientale sostenuto dall'impresa ai sensi della disciplina c.d. Tremonti-ambiente. Il rimborso era stato richiesto perché, al momento della dichiarazione, vi sarebbe stata incertezza sull'applicabilità del beneficio fiscale all'impresa familiare, incertezza poi superata da documenti di prassi dell'Amministrazione. Dopo il silenzio-diniego dell'Ufficio e il successivo accoglimento del ricorso del contribuente in primo grado, la CTR aveva confermato la decisione con una motivazione ritenuta dall'Agenzia apparente. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR richiamato apoditticamente la sentenza di primo grado e menzionato non meglio precisati conteggi dell'Ufficio e una necessaria autorizzazione ministeriale senza spiegazione; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 7, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che spettasse al contribuente provare l'an e il quantum del beneficio fiscale e che tale prova non fosse stata fornita, specie quanto ai presupposti per accedere alla detrazione/agevolazione collegata agli impianti ad energia alternativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza di appello era solo apparente: la CTR si era limitata a un generico richiamo alla decisione di primo grado, senza un autonomo esame critico delle specifiche censure dell'Ufficio, e aveva aggiunto riferimenti oscuri o non pertinenti (conteggi dell'Agenzia, autorizzazione ministeriale, richiami inconferenti alla materia delle partecipazioni). Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, il secondo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato come base normativa dell'imputazione per trasparenza degli utili al collaboratore dell'impresa familiare.
art. 6, commi 13 ss., l. 23 dicembre 2000, n. 388
Richiamato come disciplina del beneficio fiscale cd. Tremonti-ambiente, rispetto al quale il contribuente chiedeva il rimborso dell'IRPEF.
art. 111, comma 6, Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato quale parametro della necessaria motivazione delle sentenze tributarie.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per sostenere che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in tema di sufficienza e intelligibilità della motivazione.
art. 2697 c.c.
Invocato per affermare che incombeva al contribuente la prova dei presupposti e della misura del beneficio richiesto.
art. 7, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai poteri e ai limiti istruttori nel processo tributario e alla ripartizione dell'onere probatorio.
art. 155, comma 4, c.p.c.
Usato dalla Corte per ritenere tempestiva la notifica del ricorso cadente in un giorno di sabato, con proroga al lunedì successivo.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente, idoneo a determinare nullità della sentenza, quando il giudice di merito espone formule solo grafiche o apodittiche che non consentono di comprendere l'iter logico-giuridico seguito, lasciando all'interprete il compito di colmare con congetture le lacune decisionali.
- In sede di appello, il mero richiamo alla sentenza di primo grado non è sufficiente a integrare una motivazione valida se non è accompagnato da un autonomo esame critico delle specifiche censure sollevate con i motivi di gravame.
- A integrazione della motivazione non possono valere riferimenti oscuri, non inquadrati sul piano normativo o fattuale, né argomentazioni inconferenti rispetto alla materia controversa.
- L'accoglimento del motivo relativo alla nullità della motivazione assorbe le ulteriori censure di merito, imponendo la cassazione con rinvio per nuovo esame della controversia.
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