Sentenza del 19/09/2019 n. 6981 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 199/2019 - CONSORZI DI BONIFICA - ONERI CONSORTILI - Piano di classifica - Approvazione da parte della competente autorità - Sufficienza - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'ingiunzione di pagamento relativa alla quota consortile 2013, sostenendo che il Consorzio non avesse dimostrato concretamente la debenza del contributo. In particolare, ha lamentato la mancata indicazione specifica delle opere eseguite nel perimetro di contribuenza, l'asserita inefficacia del piano di classifica approvato ai sensi della l.r. n. 23/1985 dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 4/2003 e la mancanza di un piano annuale di riparto.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello e confermato la pretesa consortile. Ha stabilito che, quando l'ingiunzione o la cartella richiama un piano di classifica approvato dalla competente autorità, il Consorzio non deve fornire ulteriori prove specifiche del beneficio arrecato, spettando invece al contribuente contestare puntualmente la legittimità del piano o il suo contenuto. Il piano di classifica, quale atto amministrativo generale, conserva efficacia fino alla sua abrogazione o rimodulazione e non perde validità per la sola entrata in vigore di una legge regionale successiva. La doglianza relativa alla mancanza del piano di riparto è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello. Nessuna condanna alle spese, poiché il Consorzio non si è costituito.
Norme richiamate
Legge regionale n. 23/1985
Il piano di classifica approvato durante la vigenza di questa legge resta efficace anche dopo la sua abrogazione o sostituzione, salvo rimodulazione o abrogazione.
Legge regionale n. 4/2003
La sua entrata in vigore non determina automaticamente la perdita di efficacia dei piani di classifica già approvati, in assenza di un'espressa disciplina transitoria.
Art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile
La legge dispone per il futuro e, salvo espressa previsione retroattiva, non incide sugli atti già perfezionati; trova applicazione il principio tempus regit actum.
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 5, lett. e)
«gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati»
Il piano di classifica è assimilabile a un atto amministrativo generale di pianificazione, idoneo a individuare i terreni soggetti al contributo e i criteri di applicazione dello stesso.
Principio tempus regit actum
La legittimità dell'atto amministrativo deve essere valutata secondo la disciplina vigente al momento della sua emanazione; una normativa successiva non incide automaticamente sugli atti già conclusi.
Massime di principio
- Per contestare un contributo consortile non è sufficiente sostenere genericamente che il Consorzio non abbia indicato le singole opere o il beneficio concreto: occorre contestare in modo specifico la legittimità del piano di classifica, il suo contenuto o l'inclusione del bene nel perimetro di contribuenza.
- Un piano di classifica regolarmente approvato dall'autorità competente costituisce, di regola, base sufficiente per la richiesta degli oneri consortili e conserva efficacia fino alla sua abrogazione o sostituzione.
- L'entrata in vigore di una nuova legge regionale non rende automaticamente inefficace un piano precedente, se manca una disciplina transitoria espressa; ciascun atto resta regolato dalla normativa vigente al momento della sua adozione.
- Le eccezioni e le contestazioni devono essere formulate tempestivamente nel primo grado di giudizio: una censura proposta per la prima volta in appello può essere dichiarata inammissibile.
- In casi analoghi è opportuno verificare concretamente l'approvazione del piano, il perimetro di contribuenza, la corretta inclusione dell'immobile e la specifica motivazione dell'ingiunzione, formulando censure puntuali e documentate.
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