Sentenza del 29/02/2016 n. 1139 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IRAP - Soggetti passivi - Piccolo imprenditore - Tassista - Autonoma organizzazione - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che il tassista che svolge personalmente l'attività avvalendosi esclusivamente della propria autovettura e dei mezzi minimi necessari non è soggetto all'IRAP, per mancanza di autonoma organizzazione. Tale conclusione non si estende automaticamente ai tassisti che operano tramite cooperative o strutture organizzate, poiché in tali casi può sussistere un'organizzazione eccedente il minimo indispensabile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione previsto per l'applicazione dell'IRAP. Per i piccoli imprenditori occorre verificare se il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e utilizzi beni strumentali o una struttura organizzativa eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento personale dell'attività. Nel caso del tassista, l'uso esclusivo della propria autovettura, unitamente alle sole spese ordinarie di manutenzione e agli adempimenti amministrativi necessari, non costituisce di per sé autonoma organizzazione. La situazione è diversa per il tassista inserito in una cooperativa, quando tale inserimento comporti la disponibilità di un apparato organizzativo ulteriore.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
L'IRAP presuppone l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. Per il piccolo imprenditore, l'autonoma organizzazione deve essere valutata concretamente verificando la responsabilità dell'organizzazione e l'impiego di beni o strutture eccedenti il minimo indispensabile.
Cassazione, sentenza n. 21123/2010
Richiamata come precedente conforme sul requisito dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Cassazione, sentenza n. 21326/2013
Richiamata come precedente conforme, in particolare sulla distinzione tra l'attività svolta con mezzi minimi e quella esercitata mediante un apparato organizzativo ulteriore.
Massime di principio
- L'IRAP non è dovuta automaticamente da ogni lavoratore autonomo o piccolo imprenditore: occorre accertare in concreto l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- L'utilizzo dei soli strumenti indispensabili all'attività, come l'autovettura necessaria per un tassista, non dimostra da solo un'organizzazione autonoma soggetta a IRAP.
- Sono rilevanti la disponibilità di personale, collaboratori, beni strumentali non essenziali, strutture o servizi organizzati che aumentino la capacità produttiva oltre l'apporto personale del titolare.
- L'appartenenza a una cooperativa o a una rete organizzata deve essere valutata concretamente: può determinare l'assoggettamento a IRAP se comporta la disponibilità di un apparato organizzativo eccedente il minimo necessario.
- La valutazione deve riferirsi alla situazione effettiva del contribuente e non alla sola categoria professionale di appartenenza.
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