Sentenza del 14/07/2017 n. 17473 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sostenendo, con due motivi, che la L. n. 289/2002, art. 9, comma 17, riconoscesse il beneficio soltanto per le imposte non ancora versate e, comunque, esclusivamente al sostituto d'imposta, cioè al datore di lavoro che aveva effettuato e versato le ritenute. L'Amministrazione ha inoltre contestato l'assenza di prova dell'effettivo versamento delle ritenute e dell'assenza di altri benefici fruiti dal datore di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che la disposizione agevolativa opera sia per chi non aveva ancora pagato le imposte, consentendo il versamento del solo 10% del dovuto, sia, in prospettiva restitutoria, per chi le aveva già integralmente pagate, riconoscendo il rimborso del 90% versato. La Corte ha ritenuto legittimato a chiedere il rimborso anche il lavoratore dipendente sostituito d'imposta, in quanto contribuente e beneficiario diretto dell'agevolazione. La contestazione relativa alla mancanza di prova dei versamenti è stata dichiarata inammissibile perché riguardava una questione di merito non dedotta correttamente nei precedenti gradi. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché la contribuente non si è difesa in cassazione.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17
I soggetti colpiti dal sisma potevano definire la propria posizione fiscale versando il 10% dell'importo dovuto, al netto dei versamenti già eseguiti.
La norma è stata interpretata come misura di sostegno e indennizzo per i contribuenti colpiti dal terremoto, non come un semplice condono. Pertanto, il beneficio spetta anche a chi aveva già pagato integralmente le imposte, mediante rimborso del 90% dell'importo versato.
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665
I soggetti colpiti dal sisma che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10% hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, con le condizioni previste dalla legge.
La disposizione ha recepito legislativamente la possibilità di ottenere il rimborso tramite istanza, confermando l'interpretazione restitutoria elaborata dalla giurisprudenza, salvo le limitazioni previste per i soggetti esercenti attività d'impresa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Sono legittimati a chiedere il rimborso delle imposte non dovute sia il soggetto che ha materialmente effettuato il versamento, cioè il sostituto d'imposta, sia il percettore delle somme sottoposte a ritenuta, cioè il sostituito.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
L'istanza di rimborso deve essere presentata nel termine previsto dalla disciplina processuale tributaria, secondo la decorrenza stabilita dalla normativa speciale richiamata.
Art. 3 della Costituzione
Limitare il beneficio ai soli contribuenti che non avevano pagato le imposte avrebbe creato un'ingiustificata disparità rispetto a chi aveva adempiuto tempestivamente, in contrasto con il principio di uguaglianza, considerando la finalità assistenziale della misura.
Codice civile, art. 2033
L'obbligo di restituzione dell'indebito opera quando il pagamento è divenuto privo di causa a seguito dell'intervento normativo agevolativo; la Corte ha ritenuto che la nuova disciplina abbia reso ex post non dovuta la parte eccedente il 10%.
Massime di principio
- Quando una norma agevolativa è finalizzata a sostenere persone colpite da una calamità naturale, non deve essere necessariamente interpretata come un semplice condono: può riconoscere il rimborso anche a chi aveva già pagato integralmente l'imposta.
- Il contribuente che ha subito una ritenuta alla fonte può essere legittimato a chiedere direttamente il rimborso, anche se il versamento materiale all'Erario è stato effettuato dal datore di lavoro o da altro sostituto d'imposta.
- Per ottenere il rimborso occorre comunque dimostrare la sussistenza dei presupposti sostanziali, tra cui la residenza o l'appartenenza alla categoria agevolata, l'effettivo pagamento e il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione dell'istanza.
- Le contestazioni sulla mancanza di prove relative ai pagamenti sono questioni di merito: devono essere sollevate e adeguatamente documentate nei gradi di giudizio appropriati e non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione come violazioni di legge.
- L'interpretazione favorevole non è automaticamente estensibile a ogni condono o agevolazione: occorre verificare la finalità concreta della norma, distinguendo tra misure di sostegno per calamità e disposizioni dirette principalmente a incentivare la riscossione di imposte non pagate.
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