Sentenza del 25/09/2019 n. 23865 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità fiscale, come costo di gestione dell'anno 2005, della rata annuale di Euro 35.790,00 di una rendita vitalizia costituita a favore di D.M.G. quale corrispettivo per la cessione della farmacia. Il ricorrente sosteneva inoltre che la Commissione Tributaria Regionale avesse violato l'art. 112 c.p.c., pronunciandosi sulla deducibilità del costo nonostante l'Ufficio avesse inizialmente contestato soltanto la documentazione della spesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la rendita vitalizia pagata per acquisire la farmacia non è un costo di esercizio deducibile ai sensi dell'art. 109 del TUIR, ma un onere di acquisizione dell'azienda, rilevante nell'ambito del valore di avviamento e del relativo ammortamento. Ha inoltre ritenuto legittimo che il giudice tributario valutasse la deducibilità fiscale della spesa una volta accertata la sua effettività, anche se la contestazione iniziale dell'Ufficio riguardava principalmente la documentazione. Nulla è stato disposto sulle spese, mentre è stato dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5, TUIR
Il costo deve essere sostenuto nell'esercizio di attività da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.
La norma non consente di dedurre come costo di gestione il corrispettivo pagato per acquisire un'azienda o un esercizio commerciale; tale esborso ha natura patrimoniale e deve essere trattato secondo le regole dell'acquisizione dell'avviamento.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 103, TUIR
Il valore dell'avviamento acquisito a titolo oneroso rileva fiscalmente attraverso il relativo ammortamento, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla disciplina tributaria.
Codice civile, art. 2426, n. 6
L'avviamento può essere iscritto nell'attivo di bilancio nei limiti del costo sostenuto per la sua acquisizione, quando acquisito a titolo oneroso.
Codice di procedura civile, art. 112
Non è stata ravvisata ultrapetizione: nel giudizio tributario il giudice può qualificare fiscalmente il rapporto e stabilire le conseguenze tributarie della spesa, una volta accertata la sua effettività.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Le somme pagate per acquistare un'azienda, un ramo d'azienda o un esercizio commerciale non sono normalmente costi correnti deducibili nell'anno del pagamento, anche se corrisposte periodicamente o sotto forma di rendita vitalizia.
- Il corrispettivo di acquisizione deve essere imputato alla componente patrimoniale pertinente, tra cui l'avviamento quando ne ricorrono i presupposti, e dedotto fiscalmente attraverso l'ammortamento previsto dalla legge.
- La dilazione del pagamento o la forma di rendita non trasformano un onere di acquisizione in un costo di gestione: conta la causa economica dell'esborso.
- Nel processo tributario il giudice, accertata l'esistenza effettiva della spesa, può valutarne autonomamente la qualificazione e la deducibilità fiscale, anche se l'Ufficio aveva inizialmente contestato soprattutto la prova documentale.
- La documentazione della spesa è necessaria ma non sufficiente: occorre anche dimostrare che il costo sia inerente, correttamente qualificato e deducibile secondo la disciplina fiscale applicabile.
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