Cassazione Civile, Sentenza n. 23716/2026 del 21/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di cambio appalto regolata dal contratto collettivo: cessato l'appalto affidato a una società cooperativa, i lavoratori addetti al servizio sono stati assunti dal nuovo appaltatore dal giorno successivo. I dipendenti hanno chiesto, nei confronti della società committente, il pagamento in solido dell'indennità sostitutiva del preavviso maturata alla cessazione del rapporto con l'impresa uscente. La corte territoriale ha ritenuto che la cessazione del rapporto non fosse frutto di un mutuo consenso, ma di un recesso datoriale desumibile dagli atti, e che l'indennità sostitutiva del preavviso rientrasse nella garanzia solidale del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003. La società committente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha contestato, con i primi cinque, l'accertamento del recesso datoriale e la conseguente spettanza dell'indennità, deducendo violazione degli artt. 2118, 2697, 1362, 1363 e 2732 c.c. nonché delle clausole collettive applicabili; con il sesto ha negato che l'indennità sostitutiva del preavviso rientri nei trattamenti retributivi coperti dalla solidarietà del committente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi cinque motivi perché la corte di merito aveva accertato in fatto, sulla base della documentazione complessivamente considerata, che la cessazione del rapporto era riconducibile alla volontà datoriale e non a una risoluzione consensuale; tale accertamento non è censurabile come violazione dell'onere della prova e l'interpretazione degli atti collettivi e dell'accordo del 30 giugno 2020 non può essere rinnovata in sede di legittimità con una mera proposta interpretativa alternativa. Ha ritenuto infondato anche il sesto motivo, aderendo all'orientamento secondo cui l'indennità sostitutiva del preavviso, pur avendo funzione indennitaria, conserva natura connessa al rapporto retributivo e rientra nella solidarietà del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2118 c.c.
Il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato è atto unilaterale recettizio; il preavviso ha efficacia obbligatoria e la sua omissione comporta il sorgere dell'indennità sostitutiva, collegata al potere di recesso con effetto immediato.
art. 2697 c.c.
L'onere probatorio non è stato invertito: la riferibilità della cessazione del rapporto alla volontà datoriale è stata tratta dall'accertamento delle risultanze di causa, non dall'applicazione meccanica della regola sull'onere della prova.
artt. 1362 e 1363 c.c.
Le censure sull'interpretazione degli atti e dell'accordo collettivo sono state ritenute inammissibili perché miravano soltanto a contrapporre una diversa lettura possibile a quella accolta dal giudice di merito.
art. 2732 c.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro violato, ma la Corte non ha ravvisato alcuna inversione del riparto probatorio né una concreta applicazione della norma.
art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003
La solidarietà del committente si estende anche all'indennità sostitutiva del preavviso, qualificata come emolumento connesso al rapporto di lavoro e alla mancata percezione della retribuzione; la norma va letta in senso tale da offrire ai dipendenti dell'appaltatore una garanzia ampia e ulteriore rispetto a quella codicistica.
art. 16-bis C.C.N.L. di settore
La clausola collettiva sul cambio appalto è stata considerata rilevante per ricostruire la cessazione del rapporto e il passaggio del personale al nuovo appaltatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 378 c.p.c.
Richiamato per i depositi di memoria in prossimità dell'udienza.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Costituisce il parametro processuale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ha valutato i motivi come diretti in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o dell'interpretazione degli atti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire alla lettura degli atti e delle clausole contrattuali operata dal giudice di merito una semplice lettura alternativa, se la motivazione è logicamente coerente e sorretta da elementi documentali.
- Ai fini del riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, la mancanza di una lettera formale di licenziamento non esclude di per sé l'accertamento di un recesso datoriale, potendo la volontà di cessare il rapporto essere desunta in via presuntiva da più elementi convergenti.
- Il riparto dell'onere della prova non può dirsi violato quando il giudice di merito accerti in concreto, sulla base delle risultanze istruttorie, la riferibilità della cessazione del rapporto alla volontà del datore di lavoro.
- L'indennità sostitutiva del preavviso, pur avendo una funzione anche indennitaria, conserva una connessione strutturale con il trattamento retributivo maturato nel rapporto e, nei limiti del sistema della solidarietà negli appalti, può rientrare nella garanzia del committente.
- Nella disciplina del cambio appalto, le clausole collettive e i verbali di accordo possono essere decisivi per ricostruire la causa della cessazione del rapporto e gli effetti economici connessi, inclusa la spettanza del trattamento di fine rapporto e delle altre competenze di fine rapporto.
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