Sentenza del 27/03/2017 n. 2475 - Comm. Trib. Prov. Milano
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - Contributo unificato per ricorso avanti i Tribunali amministrativi regionali - Debenza - Art. 8, l. 266/1991 - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che la disciplina generale sul contributo unificato nel processo amministrativo si applica anche alle associazioni di volontariato. L'esenzione prevista dall'art. 8 della legge n. 266/1991 riguarda esclusivamente l'attività sostanziale ed extraprocessuale dell'associazione e non comprende il contributo unificato dovuto per l'accesso alla giustizia amministrativa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione contestava l'obbligo di versare il contributo unificato per la proposizione del ricorso al TAR, sostenendo che l'esenzione fiscale prevista dall'art. 8 della legge n. 266/1991 dovesse estendersi anche agli oneri fiscali e processuali connessi alla tutela giudiziaria.
Norme richiamate
Art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266
L'esenzione fiscale riconosciuta alle associazioni di volontariato è stata interpretata in modo restrittivo: riguarda le attività istituzionali sostanziali ed extraprocessuali, ma non si estende automaticamente agli obblighi fiscali propri del processo amministrativo.
Disciplina del contributo unificato nel processo amministrativo
Il contributo unificato è dovuto per la proposizione dei ricorsi davanti ai TAR anche dalle associazioni di volontariato, salvo una specifica e distinta disposizione di esenzione applicabile al caso concreto.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali previste per enti o associazioni devono essere interpretate secondo il loro ambito testuale e non si estendono automaticamente agli oneri processuali.
- L'esenzione relativa all'attività istituzionale o sostanziale di un ente non implica, di per sé, l'esenzione dal contributo unificato per promuovere un giudizio amministrativo.
- Per contestare il contributo unificato occorre individuare una norma specifica che preveda espressamente l'esenzione processuale; non è sufficiente richiamare una generale agevolazione fiscale dell'associazione.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra agevolazioni fiscali riferite all'attività dell'ente e regole tributarie proprie del processo, che restano normalmente applicabili.
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