Sentenza n. 8776/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento iniziato con istanza presentata telematicamente dalla ricorrente nel mese di luglio del 2025 e non concluso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda telematica di riconoscimento, presentata il 3 luglio 2025, del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell'esercizio della professione docente. Ha dedotto la scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l'avvenuta conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione avverso il silenzio: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza pronuncia dell'Amministrazione. Ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 206/2007 e dell'art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito dalla l. n. 604/2022. Il Collegio ha rilevato che il termine procedimentale è, al massimo, di quattro mesi: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente richiedere integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Poiché alla data del ricorso non risultava adottato alcun provvedimento espresso, è stato accertato il silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, per un ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio e consentono al giudice di accertare l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere e di ordinare l'adozione di un provvedimento espresso.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone all'Amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. n. 206/2007
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica documentale, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito dalla l. n. 604/2022
Ha determinato la denominazione del Ministero competente come Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli abilitanti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere e il relativo silenzio-inadempimento.
- Per il riconoscimento dei titoli disciplinato dall'art. 16 d.lgs. n. 206/2007, il termine massimo per la conclusione del procedimento è pari a quattro mesi, comprendendo i trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e i tre mesi per l'adozione del provvedimento dalla presentazione della documentazione completa.
- Nel giudizio avverso il silenzio, quando l'Amministrazione non dimostri l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine applicabile, il giudice può ordinare l'emanazione di una decisione espressa entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La competenza ministeriale per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea fa capo al Ministero dell'Istruzione e del Merito, quale denominazione assunta dal Ministero individuato dalla disciplina di settore.
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