Sentenza n. 1526/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del provvedimento di data ed estremi ignoti con cui l’USR Emilia-Romagna ha disposto l’assegnazione del ricorrente per sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024/25 alla Scuola -OMISSIS-. -OMISSIS-”, conosciuto, poiché non comunicato, solo successivamente al 28.03.2025 (in quanto caricato sull’area riservata del sito istituzionale dell’amministrazione); - (per quanto occorrer possa) della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”; - della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS- avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; - di ogni altro atto antecedente, conseguente e, comunque connesso, ivi compresa – per quanto occorrer possa – la nota del 3.04.2025 con cui l’I.T.T.S. “O. -OMISSIS-” ha comunicato al ricorrente le date degli esami preliminari propedeutici al sostenimento dell’esame di Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione dello studente a un istituto scolastico per sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025, nonché gli atti connessi relativi alla procedura d'esame
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento, conosciuto soltanto dopo il suo caricamento nell'area riservata del sito istituzionale, con cui l'Ufficio Scolastico Regionale aveva disposto la sua assegnazione a un istituto per sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Erano stati inoltre impugnati, per quanto occorrente, le circolari ministeriali sulle modalità e i termini di presentazione delle domande e sulla formazione delle commissioni, il decreto ministeriale relativo all'esame di Stato e gli ulteriori atti connessi, inclusa la comunicazione delle date degli esami preliminari. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 12 gennaio 2026 con cui egli ha manifestato di non avere più interesse alla decisione nel merito. Il giudice ha richiamato il principio della domanda, secondo cui il sindacato giurisdizionale può essere attivato e mantenuto soltanto su iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato. Di conseguenza, il giudice non può decidere nel merito quando, prima della discussione, la parte dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese processuali sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme all'art. 35 c.p.a.; il testo non esplicita una distinta interpretazione della disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando intervenga prima della trattazione nel merito.
- In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato; il giudice non può pronunciarsi sul merito dell'impugnazione quando la parte dichiari validamente di non volere più la pronuncia di annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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