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Sentenza

Sentenza del 28/01/2020 n. 128 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Liti da riscossione - cartella di pagamento - notifica a persona giuridica - art. 145 c.p.c.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di una cartella esattoriale di euro 30.905,00 relativa a sanzioni ex art. 303 del testo unico delle leggi doganali per mancato pagamento di dazi su una partita di 152 cartoni di biciclette importata da Taiwan. Principale censura: irregolare notifica dell'atto presupposto (notificato al CAD C. S.r.l. mediante consegna a E. C., persona la cui qualifica non era indicata nella relata). Ulteriori censure: carente motivazione dell'atto sanzionatorio, violazione del principio di proporzionalità, richiesta di sollevare questione pregiudiziale di compatibilità con il diritto UE, e contestazione della misura delle spese di primo grado.

La decisione

La Commissione tributaria regionale di Genova ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida la notificazione eseguita al rappresentante in dogana (CAD C. S.r.l.) ai sensi dell'art. 40, comma 3, del d.P.R. n. 43/1973 e, in subordine, conforme all'art. 145 c.p.c. in quanto la persona che ha ricevuto l'atto (E. C.) era presente nella sede ed era, in assenza di prova contraria, da presumersi addetta alla ricezione delle notificazioni (lui risultava responsabile dell'Ufficio revisioni della STS S.p.a., capogruppo cui il CAD è collegato). Le censure sui vizi propri dell'atto sanzionatorio sono state ritenute inammissibili nel giudizio sulla cartella perché non impugnate tempestivamente; la questione di compatibilità con il diritto UE è stata dichiarata irrilevante; la CTR ha compensato le spese del grado di appello.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    La notificazione ad una persona giuridica mediante consegna a persona presente nella sede è regolare se il consegnatario si trova in quella sede non occasionalmente ma in virtù di un rapporto che lo renda addetto alla ricezione delle notifiche, anche se tale rapporto è provvisorio o non di subordinazione.

  • art. 40, comma 3, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle leggi doganali), come sostituito dall'art. 28, comma 1, lett. a) della legge 8 maggio 1998, n. 146

    "Ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione è validamente notificato al rappresentante, sempre che il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali."

    L'atto rivolto al rappresentato in materia doganale può essere validamente notificato al rappresentante designato in dogana e la notificazione ha efficacia anche se l'atto non è stato consegnato direttamente al legale rappresentante del rappresentante stesso.

  • artt. 138 e ss. c.p.c.

    Richiamati come principio generale sulla notificazione e sulla rappresentanza; la CTR osserva che, data la valenza sostanziale della rappresentanza in dogana, l'atto poteva essere notificato anche al soggetto effettivamente destinatario delle sanzioni se la rappresentanza era vigente.

  • art. 303 T.U. leggi doganali (d.P.R. n. 43/1973)

    Norma sanzionatoria richiamata come fondamento delle sanzioni contestate; la Corte ha ritenuto che eventuali questioni di compatibilità con l'ordinamento UE e vizi propri dell'atto dovevano essere sollevate tempestivamente nell'impugnazione dell'atto sanzionatorio e non nel giudizio sulla cartella di riscossione.

  • Giurisprudenza: Cass. civ., Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 27420

    Interpretazione giurisprudenziale che stabilisce la presunzione che la persona trovata nei locali della sede sia addetta alla ricezione delle notifiche per la persona giuridica, anche se non dipendente, ove risulti la sua presenza non occasionale e un rapporto che giustifichi l'incarico di ricevere notificazioni.

Massime di principio

  • La notifica ad una persona giuridica mediante consegna a chi si trova stabilmente o in virtù di un incarico nella sede è normalmente valida ai sensi dell'art. 145 c.p.c.; la mera mancanza di indicazione della qualifica del ricevente nella relata non annulla in automatico la notificazione.
  • Quando esiste una rappresentanza in dogana valida e non revocata per iscritto, gli atti amministrativi doganali possono essere validamente notificati al rappresentante (art. 40 d.P.R. n. 43/1973); il rappresentato conserva la responsabilità ma la notifica al rappresentante è efficace.
  • La presenza nella sede e l'esistenza di un rapporto (anche precario o non di subordinazione) con il soggetto destinatario giustificano la presunzione che il ricevente fosse addetto alla ricezione degli atti; questa presunzione può essere confutata solo con prova contraria specifica.
  • I vizi propri dell'atto sanzionatorio (es. carente motivazione, eccesso di sanzione, incompatibilità con diritto UE) devono essere impugnati tempestivamente con ricorso avverso l'atto sanzionatorio stesso; non possono essere sollevati per la prima volta nel giudizio sulla cartella esattoriale conseguente.
  • La relata di notifica non è obbligatoria a richiamare espressamente la norma che legittima la notificazione (es. art. 40 d.P.R. n. 43/1973); conta la sostanza della modalità di consegna e lo stato di rappresentanza.
  • In caso di dubbi legittimi sulla modalità di azione dell'Amministrazione, il giudice può disporre la compensazione delle spese di giudizio anche se respinge il ricorso.
  • Il contribuente che contesta la legittimità della notifica deve fornire elementi di fatto che rechino la prova della occasionalità della presenza del ricevente o della mancanza di qualsiasi rapporto che giustifichi la sua funzione di addetto alla sede.

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