Sentenza n. 1689/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- del 18-04-2023 della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa con cui è stata rigettata la richiesta avente ad oggetto: “Richiesta di transito nel ruolo Ufficiale in categoria diversa dai medici dei Corpi Sanitari delle Forze Armate di appartenenza di cui all'art. 208 del Codice dell'Ordinamento Militare con ricostruzione della carriera ex tunc dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 dei sottufficiali che svolgono la professione infermieristica appartenenti al ruolo Marescialli, con riconoscimento sia figurativo dei relativi oneri economici sia della facoltà di svolgere la professione sanitaria senza carattere di esclusività.”, trasmessa con pec del 18.04.2023; nonché - per l'accertamento e la dichiarazione del diritto dei ricorrenti ad ottenere quanto domandato e il conseguente accertamento e dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione intimata a provvedere al detto inquadramento economico-giuridico in capo ai ricorrenti, anche previa disapplicazione e/o annullamento degli atti di assunzione, e per l'accertamento del diritto dei medesimi a essere inquadrati nei modi e termini descritti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione intimata a provvedere a detto inquadramento economico-giuridico, con il pagamento di tutti gli arretrati maturati nei modi e termini di legge e comunque sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge; - per il riconoscimento della facoltà a svolgere, fuori l'orario di servizio, la professione sanitaria senza carattere di esclusività
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota ministeriale di rigetto della richiesta di transito in un diverso ruolo ufficiale dei Corpi Sanitari delle Forze Armate, con ricostruzione della carriera e riconoscimento della facoltà di esercitare la professione sanitaria senza esclusività
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la nota della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa che aveva respinto la richiesta di transito nel ruolo Ufficiale, in categoria diversa da quella dei medici dei Corpi Sanitari delle Forze Armate, ai sensi dell'art. 208 del Codice dell'ordinamento militare. La domanda comprendeva la ricostruzione della carriera con decorrenza dalla legge n. 42 del 1999, il riconoscimento figurativo degli oneri economici, la facoltà di esercitare la professione sanitaria fuori dall'orario di servizio senza carattere di esclusività, nonché il pagamento degli arretrati, interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 10 aprile 2026, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per essere venuto meno l'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la dichiarazione dei ricorrenti, anche a prescindere dalla verifica dei presupposti formali di una rituale rinuncia, costituisse argomento di prova idoneo a dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Non essendo più attuale l'interesse alla pronuncia, il giudizio è stato definito in rito senza esaminare la legittimità della nota ministeriale né le pretese di inquadramento, ricostruzione di carriera, esercizio professionale e pagamento degli arretrati. Le spese sono state compensate, in ragione della definizione in rito e della costituzione meramente formale dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 208 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)
Richiamato quale base normativa della richiesta dei ricorrenti di transito nel ruolo Ufficiale dei Corpi Sanitari delle Forze Armate.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La dichiarazione della parte sul venir meno dell'interesse, anche se non integra necessariamente una rinuncia rituale, può valere come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse e fondare la declaratoria di improcedibilità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicate per la definizione del giudizio.
Massime di principio
- La dichiarazione con cui il ricorrente rappresenta il venir meno del proprio interesse alla decisione, anche qualora non integri tutti i presupposti formali della rinuncia al ricorso, può essere valutata come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- Quando l'interesse alla decisione viene meno nel corso del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile senza esame dei motivi di illegittimità e delle domande sostanziali ancora controverse.
- La costituzione meramente formale dell'amministrazione e la definizione del giudizio in rito possono giustificare la compensazione delle spese.
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