Cassazione Penale, Sentenza n. 3057/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di rescissione della sentenza di condanna (art. 648 c.p.). Il motivo unico deduceva violazione di legge con riferimento all'art. 420-ter c.p.p. e all'art. 24 Cost. per presunta violazione del diritto di difesa: si lamentava la mancata notifica al difensore del verbale con l'indicazione della data di rinvio dell'udienza dovuta al legittimo impedimento del difensore, con conseguente mancata applicazione delle garanzie previste per l'assenza e contestuale esclusione dell'applicabilità dell'art. 97, comma 4 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, in definitiva, inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio attivato (rescisione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.) non sia idoneo per contestare una nullità endoprocedimentale relativa alla mancata comunicazione del differimento di udienza al difensore: la rescissione è uno strumento straordinario volto a tutelare l'incolpevole ignoranza del processo da parte dell'imputato (vocatio in iudicium) e non è esperibile quando la questione di nullità poteva essere o è stata già devoluta al merito o agli ordinari mezzi di impugnazione. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e delle Sezioni semplici che distinguono le ipotesi di nullità assoluta della citazione dall'omessa comunicazione del differimento d'udienza, sottolineando che quest'ultima deve essere eccepita nel processo di merito con i rimedi ordinari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 420-ter cod. proc. pen.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente come tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la norma riguardi situazioni ordinarie di nullità o difetto di partecipazione e non legittimi l'uso del rimedio rescissorio quando la lesione è riferita al difensore e poteva essere dedotta con mezzi ordinari.
art. 24 Cost.
Richiamato come garanzia costituzionale del diritto di difesa; la Corte ha valutato che la presunta violazione deve tradursi in incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato per legittimare la rescissione, non bastando un'irregolarità riferibile al solo difensore.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la nomina di un difensore sostituto prontamente reperibile; la Corte ha rilevato che la presenza di un difensore nominato ai sensi di tale disposizione al momento della pronuncia dell'ordinanza svaluta l'eccezione fondata sulla mancata notifica al difensore di fiducia.
art. 629-bis cod. proc. pen.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rescissione del giudicato per incolpevole ignoranza della celebrazione del processo; la Corte ha chiarito che il rimedio è limitato ai casi in cui l'imputato sia rimasto incolpevolmente ignorante e non sia applicabile a nullità che potevano essere affrontate con rimedi ordinari.
art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Riferiti dalla giurisprudenza come quadrante normativo per l'affermazione di nullità assolute connesse alla vocatio in iudicium; la Corte ha richiamato tali disposizioni per distinguere le nullità assolute della citazione dalle omissioni di comunicazione del differimento d'udienza, che richiedono l'eccezione in sede di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è uno strumento straordinario riservato ai casi di incolpevole ignoranza dell'esistenza del processo da parte dell'imputato (vocatio in iudicium) e non è idonea a far valere nullità endoprocedimentali che potevano essere dedotte nel giudizio di merito o con i rimedi ordinari.
- La mancata notifica del differimento d'udienza al difensore configura una nullità che va eccepita nel processo di merito; se la lesione riguarda il solo difensore (anche se per legittimo impedimento) e non l'incolpevole ignoranza dell'imputato, il rimedio corretto è l'impugnazione ordinaria o, se del caso, il ricorso per cassazione o la richiesta di rimessione in termini, debitamente motivata.
- La presenza in udienza di un difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. attenua l'errore di notifica al difensore di fiducia e rende meno probabile l'accoglimento di rimedi straordinari fondati su pregiudizio della partecipazione al giudizio.
- Quando si deduce violazione del diritto di difesa in situazioni analoghe, è necessario dimostrare il concreto e incolpevole impedimento dell'imputato a conoscere la pendenza del procedimento e provare che le vie ordinarie di impugnazione non erano efficaci o non erano state esperibili.
- In casi futuri, prima di attivare la rescissione del giudicato, valutare sempre se la questione possa e debba essere proposta nel merito o tramite ricorso per cassazione, documentando le ragioni della mancata utilizzazione dei rimedi ordinari (ad es. impossibilità oggettiva) se si ritiene di dover ricorrere a uno strumento straordinario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2968/2025 del 27/01/2025
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2969/2025 del 27/01/2025
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2970/2025 del 27/01/2025
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2974/2025 del 27/01/2025
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2977/2025 del 27/01/2025
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2978/2025 del 27/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →