Cassazione Penale, Sentenza n. 44167/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Santangelo ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva rigettato la sua domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere (23/11/2006 - 06/08/2007) e successivi arresti domiciliari (fino al 21/04/2008). La Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la causa ostativa rappresentata dalla colpa grave del ricorrente, argomentando genericamente sulla base di intercettazioni e contatti con altri indagati che avrebbero fatto emergere un ruolo del Santangelo nell'approvvigionamento di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello non ha considerato le risultanze dibattimentali successive (che mostrano un ruolo di acquirente/assuntore e la derubricazione/condanna per fattispecie meno grave), la sua collaborazione e l'assenza di elementi specifici di colpa grave, contestando la motivazione come contraddittoria, carente e tautologica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo carente e tautologica la motivazione della Corte d'appello in ordine alla sussistenza della colpa grave ostativa. Ha ricordato i principi applicabili al giudizio di riparazione (distinzione tra giudice penale e giudice della riparazione; valutazione autonoma ex ante; necessità di motivazione specifica se si invoca che il richiedente abbia concorso a causare la detenzione con dolo o colpa grave). Ha rilevato che la Corte territoriale si era limitata a richiamare generiche conversazioni intercettate senza riportarne il tenore testuale e senza spiegare il nesso causale tra la condotta del Santangelo e la misura cautelare. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento alla Corte d'Appello di Catania per nuovo giudizio, disponendo altresì la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, artt. 73 e 74 (T.U. stupefacenti)
Norme relative ai reati in materia di stupefacenti contestati all'epoca; il reato originario è stato in parte derubricato (art.73, comma 5 applicato) e ciò rileva ai fini della valutazione della riparazione, ma non esclude la possibile applicazione della causa ostativa se risulta colpa grave del detenuto.
art. 315 cod. proc. pen.
Indica la competenza del giudice adito per le domande di riparazione per ingiusta detenzione (giudice che decide sulla riparazione).
art. 314 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso; attiene al procedimento di riparazione per ingiusta detenzione e ai presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo, ivi compresa la possibile causa ostativa rappresentata da dolo o colpa grave del richiedente.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b), c) e e))
Previsioni sulle censure di legittimità (vizi di motivazione, violazione di legge) invocate in cassazione: la Corte richiama che la motivazione del giudice di merito deve essere adeguata, non contraddittoria e non tautologica.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Rilevato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle intercettazioni e alla loro utilizzazione; concerne i limiti e le modalità di utilizzazione delle prove captative.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai criteri decisionali del giudice penale e alla necessità di motivazione; collegato al contraddittorio probatorio e alla formazione della prova in dibattimento.
art. 101 Cost.
Principio di legalità e di tutela giurisdizionale; evocato nei motivi di doglianza relativi al diritto a un giudice imparziale e a un equo processo con motivazione adeguata.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e del diritto ad una motivazione dei provvedimenti giudiziari; richiamato a sostegno dell'impugnazione per vizio di motivazione.
Massime di principio
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere esclusa se il richiedente ha concorso a cagionarla con dolo o colpa grave: si tratta di comportamenti extra-processuali (es. grave leggerezza che abbia dato causa all'imputazione) o processuali (es. autoincolpazione, silenzio consapevole su un alibi).
- Il giudice della riparazione deve svolgere una valutazione autonoma ex ante, distinta dall'accertamento penale, e motivare specificamente il nesso causale tra la condotta addebitata al richiedente e l'adozione della misura cautelare.
- La mera frequentazione di soggetti indagati o riferimenti generici in intercettazioni non sono di per sé sufficienti a fondare la colpa grave: è necessaria una motivazione dettagliata che illustri il contributo causale della condotta del richiedente alla decisione cautelare.
- In caso di derubricazione dell'imputazione o di condanna per reato meno grave, il diritto alla riparazione può sorgere, salvo che non emerga con motivazione piena e specifica che il richiedente abbia concorso con dolo o colpa grave a determinare la detenzione.
- Il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha ritenuto provati; tuttavia può rivalutare il materiale processuale per verificare l'esistenza di cause ostative al diritto all'indennizzo, purché la rivalutazione sia logicamente argomentata.
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