Cassazione Civile, Ordinanza n. 23995/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rideterminato il classamento e attribuito nuove rendite a più unità immobiliari. Il contribuente aveva già impugnato l'atto fino in Cassazione, ma il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché non autosufficiente: secondo l'ordinanza revocanda, il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso i passaggi dell'avviso di accertamento rilevanti per censurarne la motivazione, né ne aveva indicato in modo sufficiente l'allegazione o la collocazione nel fascicolo. Con il ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., il contribuente ha sostenuto che tale declaratoria di inammissibilità dipendesse da un errore di fatto, perché il contenuto dell'avviso sarebbe stato già riportato nella parte narrativa del ricorso e comunque desumibile dal raffronto con la sentenza impugnata; ha aggiunto che aveva chiesto la trasmissione del fascicolo d'ufficio e che l'ordinanza avrebbe dunque erroneamente supposto l'inesistenza di un fatto processuale invece esistente.
La decisione
La Corte ha ritenuto che non ricorresse alcun errore revocatorio. Ha osservato che il precedente ricorso per cassazione non riportava testualmente né riassumeva in modo sufficiente la motivazione dell'avviso di accertamento che si assumeva viziata da motivazione apparente, e che la mera elencazione dei beni e dei dati catastali non bastava a soddisfare il requisito di autosufficienza. La valutazione compiuta nell'ordinanza revocanda riguardava dunque una apprezzamento del contenuto degli atti di parte e non una svista percettiva; neppure la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio poteva supplire alla carenza del ricorso. Il ricorso per revocazione è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione dell'ordinanza di Cassazione è ammessa solo nei limiti dell'errore di fatto previsto dal rinvio all'art. 395 c.p.c.; non può essere utilizzata per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o interpretative della Corte.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, immediata e obiettiva, su un fatto decisivo risultante dagli atti; non comprende l'errore di giudizio, di valutazione o di interpretazione degli atti processuali.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve consentire alla Corte di comprendere la censura sulla sola lettura dell'atto, mediante trascrizione o riassunto dei passaggi essenziali dei documenti rilevanti; la loro mera esistenza nel fascicolo o il rinvio generico non sono sufficienti.
art. 369 c.p.c.
La richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio non sana il difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria depositata non può introdurre ex post elementi idonei a colmare una originaria carenza del ricorso già rilevante ai fini dell'inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando la Corte abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto processuale in contrasto immediato con gli atti, senza alcuna attività valutativa o interpretativa.
- Non integra errore revocatorio la contestazione dell'apprezzamento compiuto dalla Corte sul contenuto degli atti di causa o sulla sufficienza espositiva del ricorso per cassazione.
- Ai fini dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il documento o l'atto su cui la censura si fonda deve essere riportato o quantomeno riassunto nei passaggi essenziali, così da rendere la doglianza verificabile senza ricorso ad atti esterni.
- La mera indicazione che un documento sia presente nel fascicolo, o la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, non sostituisce l'onere di riprodurne il contenuto rilevante nel ricorso.
- La revocazione non può essere utilizzata come strumento surrettizio per ottenere una nuova valutazione del requisito di autosufficienza o per superare un'inammissibilità già pronunciata.
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