Ordinanza n. 1090/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR che aveva accolto la domanda cautelare dell’impresa
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva accolto la domanda cautelare proposta dall’impresa nell’ambito della procedura relativa alla realizzazione di stabilimenti balneari. Il Comune ha sostenuto, in particolare, che il ricorso di primo grado fosse privo di fumus boni iuris, poiché l’esecutività della sentenza n. 1210 del 2025 era già stata sospesa dal Consiglio di Stato con precedente ordinanza. Ha inoltre evidenziato il pregiudizio grave e irreparabile derivante dal mantenimento della misura cautelare, in quanto l’interruzione della fase successiva all’aggiudicazione avrebbe ostacolato l’approvazione dei progetti e la conclusione della procedura in tempo utile per l’avvio della prossima stagione balneare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare del Comune e ha riformato l’ordinanza del TAR, respingendo l’istanza cautelare proposta in primo grado. Il Collegio ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris del ricorso originario, poiché l’esecutività della sentenza n. 1210 del 2025 era già stata sospesa dalla Sezione. Ha inoltre escluso la necessità di mantenere integra la situazione sino alla decisione di merito dell’appello. Nella comparazione degli interessi, ha ritenuto prevalente l’interesse del Comune al rilascio dell’area e all’immissione nel godimento del legittimo aggiudicatario, considerando grave e irreparabile il pregiudizio per l’interesse pubblico derivante dall’interruzione della procedura selettiva e dal rischio di non completarla prima della stagione balneare. Le spese del doppio grado cautelare sono state poste a carico dell’impresa appellata e liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare proposto contro l’ordinanza del TAR.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il fumus boni iuris della domanda originaria può venir meno quando l’esecutività della sentenza sulla quale essa si fonda sia stata già sospesa dal giudice d’appello.
- Quando l’esecutività della sentenza presupposta è stata sospesa, non sussiste necessariamente l’esigenza cautelare di mantenere integra la situazione sino alla definizione nel merito dell’appello.
- Nella comparazione cautelare degli interessi, può prevalere l’interesse pubblico alla prosecuzione di una procedura selettiva già giunta all’aggiudicazione, qualora la sospensione impedisca l’approvazione dei progetti e la conclusione della procedura entro il termine utile per l’avvio della stagione balneare.
- Il rischio di interrompere una fase procedurale successiva all’aggiudicazione, compromettendo il tempestivo godimento dell’area da parte dell’aggiudicatario e la realizzazione dell’interesse pubblico sotteso alla procedura, può integrare un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini cautelari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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