Sentenza n. 15834/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria finale Regione Sicilia concernente il concorso selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari, di cui 165 per la Direzione regionale della Sicilia, con profilo giuridico-tributario, indetto dall’Agenzia delle entrate con bando prot. n. 290773/2025 dell’11 luglio 2025, pubblicata in data 27 novembre 2025 sul Portale unico del reclutamento, in un’area ad accesso riservato ai partecipanti alla procedura (Portale www.inpa.gov.it), nella parte in cui il ricorrente è stato collocato alla posizione n. 369 della DR Regione Sicilia tra gli idonei non vincitori con punteggio di 24,50 invece che in una posizione utile dalla 119 e seguenti con punteggio di 25,50 dovuto sulla base dell’esito della prova scritta; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale e nella specie dei quesiti n. 4 e n. 21 somministrati al ricorrente e per la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso con la conseguente aggiunta di + punti 1 e rideterminazione del punteggio finale in graduatoria pari a 25,50; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Donato Giallombardo il 25 settembre 2026: - del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 230828/2026 del 7 agosto 2026, recante “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario – Assunzione idonei” (bando di concorso n. 290773/2025), nella parte in cui dispone lo scorrimento della graduatoria della Direzione regionale Sicilia per n. 98 posti senza tener conto della corretta posizione del ricorrente, determinata da un erroneo punteggio; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi eventuali atti di assunzione dei candidati aventi punteggio e/o posizione da rideterminarsi; e per la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione a rideterminare la graduatoria assegnando al ricorrente il punteggio di 25,50 e a collocarlo in posizione utile tra la n. 118 e la n. 368.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso per 2.700 funzionari, nella parte relativa alla posizione del candidato, e successivo provvedimento di scorrimento della graduatoria siciliana per 98 posti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, risultato idoneo non vincitore con 24,50/30 e collocato al n. 369 della graduatoria della Direzione regionale Sicilia, ha impugnato la graduatoria pubblicata il 27 novembre 2025, chiedendo l’attribuzione di un ulteriore punto e la rideterminazione del punteggio a 25,50. Ha contestato la valutazione dei quesiti a risposta multipla n. 4 e n. 21: per il quesito n. 4 aveva scelto l’accesso civico generalizzato, mentre la Commissione aveva indicato come corretta la risposta accesso civico semplice; per il quesito n. 21 aveva scelto il canone Rai, mentre la Commissione aveva indicato l’accisa. Con motivi aggiunti ha impugnato, per illegittimità derivata, il provvedimento del 7 agosto 2026 che autorizzava l’assunzione di 98 idonei in Sicilia senza considerare la posizione che avrebbe conseguito con il punteggio rivendicato, chiedendo di essere collocato in posizione utile tra la n. 118 e la n. 368. Le amministrazioni hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso, assumendo che il candidato conoscesse l’esito della prova dal 4 novembre 2025, e hanno difeso nel merito la correttezza delle risposte ufficiali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti perché infondati, prescindendo dall’eccezione di irricevibilità. Sul quesito n. 4 ha ritenuto corretta la risposta “accesso civico semplice”: la fattispecie descritta riguardava dati soggetti a pubblicazione obbligatoria la cui pubblicazione era stata omessa, mentre l’accesso civico generalizzato ha per oggetto dati e documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria. L’uso della parola “dovere” anziché “obbligo” non rendeva ambiguo il quesito; né la possibile astratta utilizzabilità dell’accesso generalizzato modificava l’individuazione dell’istituto tipicamente applicabile. Sul quesito n. 21 il TAR ha richiamato e condiviso la propria precedente decisione: l’accisa è l’unica opzione che costituisce un’imposta in senso tecnico-giuridico; il canone Rai, collegato alla fruizione e ai costi di un servizio pubblico, è riconducibile al più alla nozione di tassa. La formulazione a risposta multipla poteva legittimamente includere risposte-distrattore e richiedere la selezione dell’opzione sicuramente corretta secondo il tenore del quesito e il contesto della selezione. Respinte le contestazioni sui punteggi, è venuta meno anche la censura derivata contro lo scorrimento della graduatoria. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013
L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
L’accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria quando questa sia stata omessa.
art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis
L’accesso civico generalizzato riguarda dati e documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli assoggettati a pubblicazione obbligatoria; non è l’istituto tipicamente corrispondente alla richiesta di documenti la cui pubblicazione obbligatoria è stata omessa.
art. 60 c.p.a.
RILEVATO che alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026, fissata per l’esame dell’incidentale domanda cautelare, è stato dato avviso alle parti della possibilità di definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta in decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo aver avvisato le parti in camera di consiglio della possibile decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
art. 49, comma 1, c.p.a.
ha disposto, ex art. 49, comma 1, c.p.a., l’integrazione del contraddittorio “nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale (vincitori e/o idonei) che potrebbero essere pregiudicati dall’accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente”, da eseguire nelle forme dei pubblici proclami
Nel giudizio, l’integrazione del contraddittorio è stata ordinata nei confronti dei candidati utilmente collocati che avrebbero potuto subire pregiudizio dall’accoglimento della domanda.
art. 30 c.p.a.
per la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione a rideterminare la graduatoria assegnando al ricorrente il punteggio di 25,50 e a collocarlo in posizione utile tra la n. 118 e la n. 368
La domanda di condanna alla rideterminazione della graduatoria era stata proposta ai sensi dell’art. 30 c.p.a., ma è stata respinta insieme alla domanda principale, essendo infondate le contestazioni sui quesiti.
Massime di principio
- L’accesso civico semplice è lo strumento tipico per richiedere documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria quando la pubblicazione sia stata omessa; l’accesso civico generalizzato riguarda invece dati e documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti a tale obbligo.
- In un quesito a risposta multipla che descriva in modo chiaro una fattispecie corrispondente a un istituto giuridico, la risposta va individuata in base alla disciplina tipica di quell’istituto; la possibile astratta utilizzabilità di un istituto diverso non rende per ciò solo ambigua la risposta corretta.
- Nei quiz concorsuali a risposta multipla è legittimo inserire risposte-distrattore, purché vi sia un’unica opzione corretta; la valutazione può richiedere al candidato di selezionare la risposta più precisa secondo il tenore testuale del quesito e il contesto della selezione.
- Quando la domanda concorsuale chiede quale prestazione rappresenti un’imposta in senso tecnico-giuridico, il canone Rai non è qualificabile come imposta se il suo collegamento alla fruizione di un servizio pubblico lo riconduce, al più, alla nozione di tassa.
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