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Sentenza

Sentenza n. 14518/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del Provvedimento del 20.08.24 con cui l’Ambasciata d'ltalla nella Repubblica Popolare Cinese di Pechino rigettava il visto di ingresso in Italia;

Giustizia amministrativa202412257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’Ambasciata d’Italia a Pechino del visto di ingresso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, beneficiario di un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, aveva chiesto il visto per svolgere attività di collaboratore domestico. Dopo il preavviso di rigetto e la presentazione di osservazioni, l’Ambasciata aveva respinto la domanda ritenendo che il richiedente non dimostrasse di conoscere lingue diverse dal cinese, non documentasse una pregressa esperienza lavorativa nel settore e non fosse in grado di riferire con precisione la retribuzione e altre condizioni essenziali del rapporto. L’Amministrazione aveva inoltre espresso dubbi circa il reale scopo della richiesta, considerando il rischio di abuso del titolo. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 22 d.lgs. 286/1998, eccesso di potere, illogicità manifesta e difetto di motivazione, sostenendo che conoscenza linguistica ed esperienza lavorativa non fossero requisiti normativi per il visto e che il rischio migratorio fosse inconferente rispetto a una domanda di visto per lavoro subordinato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che, in materia di visti di ingresso per lavoro subordinato, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità, sindacabile soltanto in presenza di macroscopiche abnormità logiche. Il rischio migratorio non riguarda esclusivamente il pericolo di permanenza irregolare, ma comprende anche la concreta possibilità che il titolo sia abusato per finalità diverse da quelle dichiarate. La relazione istruttoria della sede diplomatica è stata qualificata come documento istruttorio, e non come motivazione postuma. Dalla motivazione del diniego e dalla relazione sono emersi plurimi indici valutati complessivamente: assenza di esperienza documentata nel lavoro domestico, conoscenza della sola lingua cinese, incertezza sulla retribuzione e sulle condizioni del rapporto e, soprattutto, il precedente soggiorno in Italia iniziato con un visto turistico di dodici giorni e protrattosi dal 31 marzo 2023 al 9 maggio 2024, oltre il periodo autorizzato. Tali elementi non sono stati considerati requisiti autonomi per il rilascio del visto, ma circostanze sintomatiche della non attendibilità della finalità lavorativa dichiarata e della possibile inosservanza delle condizioni del nuovo titolo. Il giudice ha quindi escluso la violazione della normativa, l’irragionevolezza e i vizi denunciati. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La disposizione disciplina il lavoro subordinato dello straniero; il suo richiamo non esclude la valutazione discrezionale dell’Amministrazione diplomatica circa l’attendibilità della finalità lavorativa e il rischio di abuso del visto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale ulteriore base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In materia di visti di ingresso per lavoro subordinato, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità del progetto migratorio; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica esterna di macroscopiche abnormità logiche.
  • Il rischio migratorio rilevante ai fini del diniego di un visto non coincide soltanto con il pericolo di permanenza irregolare, ma comprende anche la concreta possibilità che il titolo venga utilizzato per finalità diverse da quelle dichiarate.
  • L’assenza di esperienza lavorativa documentata, la limitata conoscenza linguistica, l’incertezza sulle condizioni essenziali del rapporto di lavoro e precedenti soggiorni irregolari possono essere valutati complessivamente quali indici dell’inaffidabilità della finalità lavorativa dichiarata, senza essere configurati come requisiti autonomi non previsti dalla legge.
  • Una relazione istruttoria della sede diplomatica, depositata nel giudizio, può essere considerata documento istruttorio utile alla verifica della legittimità del diniego, e non costituisce motivazione postuma, quando serve a documentare gli elementi istruttori già posti a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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