Sentenza n. 2310/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00084/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo che aveva accertato l'esistenza di un accordo tra le parti sulla cessione di terreni gravati da usi civici e imposto all'azienda il pagamento di euro 817.160,80
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'azienda ha impugnato la sentenza deducendo, anzitutto, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla questione della proprietà dei terreni e sull'usucapione, sostenendo che si trattasse di una domanda riconvenzionale petitoria riservata al giudice ordinario. Ha inoltre contestato nel merito il rigetto dell'eccezione di usucapione, invocando gli effetti della sclassificazione dei terreni, i titoli di trasferimento provenienti dal Demanio e il decorso dei termini di cui agli artt. 1158 e 1159 c.c. Ha poi censurato l'accertamento del TAR circa il perfezionamento di un accordo ex art. 11 l. 241/1990, rilevando l'assenza di una formale stipula scritta, della determina a contrarre, delle deliberazioni degli organi competenti e dei controlli prescritti. Infine, ha dedotto ultrapetizione e difetto di giurisdizione con riferimento alle pretese risarcitorie e alla responsabilità precontrattuale, sostenendo che la controversia avrebbe dovuto essere devoluta al giudice ordinario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato il dispositivo della sentenza di primo grado, correggendone la motivazione. Ha ritenuto che la questione dell'usucapione fosse stata proposta come eccezione riconvenzionale, priva di autonoma domanda di accertamento o di condanna, e quindi fosse esaminabile incidenter tantum dal giudice amministrativo nell'ambito della controversia principale. Nel merito, ha escluso l'usucapione perché la corrispondenza e gli atti successivi ai trasferimenti del 2003-2004 dimostravano il riconoscimento della proprietà comunale, interrompendo il termine utile; le successive manifestazioni di disponibilità a definire la vicenda mediante alienazione o permuta confermavano l'assenza di animus possidendi. Ha escluso che fosse stato perfezionato un accordo sostitutivo ex art. 11 l. 241/1990, poiché mancava la stipula formale per atto scritto, richiesta a pena di nullità, oltre agli ulteriori adempimenti amministrativi necessari. Ha tuttavia qualificato il rapporto come contatto sociale qualificato: la corrispondenza aveva creato un'intesa vincolante di fatto e un affidamento qualificato del Comune, fonte di obblighi di protezione e correttezza ai sensi dell'art. 1173 c.c. L'azienda, gravata dell'onere di dimostrare la diligenza o un fattore causale estraneo, non aveva fornito tale prova. Ne è derivata una responsabilità contrattuale o relazionale, con condanna al pagamento di euro 817.160,80. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 133 c.p.a.
La controversia, inserita nell'ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa, comprende anche la cognizione incidentale delle questioni relative a diritti necessarie per decidere la domanda principale.
art. 11 l. 241/1990
“Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.”
Gli accordi integrativi o sostitutivi devono essere formalmente stipulati per iscritto; la mera corrispondenza non perfeziona un accordo sostitutivo di provvedimento quando manchino anche gli adempimenti amministrativi necessari.
art. 1173 c.c.
“ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”
Il contatto sociale qualificato costituisce fonte di obbligazioni anche senza un contratto formale, quando genera specifici obblighi di protezione e correttezza.
art. 1165 c.c.
Il termine per l'usucapione è soggetto alle regole sull'interruzione previste per la prescrizione.
art. 2944 c.c.
Il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore interrompe il termine utile all'usucapione, essendo incompatibile con il possesso uti dominus.
art. 1158 c.c.
L'usucapione ordinaria dei beni immobili richiede il possesso utile per il periodo previsto dalla legge, non maturato nella fattispecie a causa del riconoscimento della proprietà comunale.
art. 1159 c.c.
L'usucapione abbreviata non può maturare se il termine è interrotto da atti incompatibili con l'animus possidendi.
art. 1337 c.c.
La responsabilità precontrattuale non è stata ritenuta applicabile perché non era stato perfezionato l'accordo e il rapporto è stato qualificato diversamente come contatto sociale qualificato.
art. 1453 c.c.
La domanda originaria comprendeva anche una pretesa di adempimento dell'obbligazione pecuniaria ritenuta assunta dall'azienda.
Massime di principio
- L'eccezione riconvenzionale relativa a un diritto soggettivo, proposta soltanto per paralizzare la domanda principale e senza autonoma richiesta di accertamento o condanna, può essere esaminata incidenter tantum dal giudice amministrativo quando la controversia principale rientra nella sua giurisdizione esclusiva.
- Il riconoscimento, da parte del possessore, della proprietà altrui mediante richieste di sanatoria, proposte di permuta o altre manifestazioni incompatibili con il possesso uti dominus interrompe il termine per l'usucapione; il successivo decorso del termine deve quindi ripartire da un momento posteriore al riconoscimento.
- L'accordo sostitutivo di provvedimento previsto dall'art. 11 l. 241/1990 richiede la stipulazione formale per atto scritto a pena di nullità e non può ritenersi perfezionato sulla base della sola corrispondenza preparatoria, in assenza degli atti e dei controlli amministrativi necessari.
- Anche quando non si perfeziona un contratto o un accordo amministrativo formale, lo scambio qualificato tra amministrazioni può integrare un contatto sociale qualificato, fonte di obblighi di protezione e correttezza ai sensi dell'art. 1173 c.c.
- Nel rapporto da contatto sociale qualificato, il danneggiato deve allegare un inadempimento qualificato e causalmente idoneo a produrre il danno; il soggetto gravato dagli obblighi di protezione deve dimostrare di avere agito diligentemente o che il danno dipenda da un fattore estraneo non imputabile alla propria sfera.
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