Ordinanza n. 68/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'accertamento: . della condotta antisindacale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Comando Generale delle Capitanerie di Porto consistita nel cambio di posto tabellare del Capo di 1a Classe Np./Op. Molino Nicola Ferruccio con conseguente demansionamento e condotta ostruzionistica allo svolgimento dell'attività sindacale in considerazione dell'incompatibilità della turnazione con i ruoli ricoperti all'interno dell'APCSM SI.NA.M.; nonché per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento di diniego dell'attivazione della procedura di cui all'art. 1479-bis d.lgs. 66/2010, n. m_inf.A651153 Registro Ufficiale U. 0005507 del 16.01.2026 (doc. 3), a seguito di cambio incarico del Capo 1a classe Np./Op. Molino Nicola Ferruccio, senza tener conto della funzione sindacale espletata dal Militare eletto quale componente del Direttivo Regionale Sardegna dell'APCSM SINAM, nonché ogni atto conseguenziale o prodromico, ovvero connesso o confermativo tra cui il provvedimento di cambio incarico m_inf.A651153 Registro Ufficiale U. 0171733 del 16.12.2025 notificato al Militare il 17.12.2025 (doc. 4).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'attivazione della procedura prevista dall'art. 1479-bis d.lgs. 66/2010 e connesso provvedimento di cambio incarico del militare
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione sindacale e militare)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della condotta antisindacale asseritamente tenuta dalle amministrazioni resistenti, consistente nel cambio di posto tabellare e di incarico del militare, con conseguente demansionamento e ostacolo allo svolgimento dell'attività sindacale, in ragione dell'incompatibilità della turnazione con i ruoli ricoperti nell'associazione professionale a carattere sindacale. Hanno inoltre impugnato il diniego dell'attivazione della procedura di cui all'art. 1479-bis d.lgs. 66/2010, deducendo che esso e il connesso cambio di incarico sarebbero stati adottati senza tenere conto della funzione sindacale svolta dal militare. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate potessero essere adeguatamente tutelate senza sospendere l'efficacia degli atti impugnati, mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica per la trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. L'istanza cautelare è stata quindi accolta esclusivamente nei termini della fissazione accelerata del merito; non è stata disposta la sospensione degli atti. Ogni statuizione sulle spese è stata rinviata alla decisione di merito.
Norme richiamate
art. 1479-bis d.lgs. 66/2010
. della condotta antisindacale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Comando Generale delle Capitanerie di Porto consistita nel cambio di posto tabellare
La norma è richiamata quale disciplina della procedura di cui i ricorrenti hanno chiesto l'attivazione a seguito del cambio di incarico del militare; l'ordinanza non ne esamina nel merito l'ambito applicativo.
art. 55 c.p.a.
le esigenze cautelari rappresentate dalla parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate, pur senza sospendere l’efficacia degli atti impugnati, mediante fissazione della causa del merito all’udienza pubblica del 24 giugno 2026
Il giudice può tutelare provvisoriamente le esigenze cautelari mediante la fissazione dell'udienza di merito ai sensi del comma 10, senza sospendere l'efficacia degli atti impugnati.
art. 55, comma 10, c.p.a.
fissa per la trattazione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica del 24 giugno 2026
La fissazione ravvicinata del merito costituisce, nel caso concreto, misura cautelare sufficiente in luogo della sospensione.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può fissare l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. senza sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
- La fissazione dell'udienza di merito come misura cautelare non comporta una decisione anticipata sulla legittimità degli atti impugnati né sulle domande di accertamento, che restano riservate alla fase di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 34/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1391/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1392/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1393/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1394/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1395/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →