Sentenza n. 498/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'accertamento: - dello scioglimento della convenzione di tesoreria alla data del 31 dicembre 2018 per scadenza del termine di efficacia e conseguente improrogabilità del servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: proroga e prosecuzione del servizio di tesoreria oltre la scadenza della convenzione del 31 dicembre 2018
Esito
Favorevole al ricorrente (tesoriere comunale)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio, riassunto a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, aveva a oggetto l’accertamento della cessazione dell’efficacia della convenzione di tesoreria stipulata tra l’istituto bancario e il Comune per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018, nonché dell’impossibilità di prorogare il servizio oltre tale termine. La banca ha dedotto che, nonostante la scadenza del contratto, il Comune non avesse tempestivamente individuato un nuovo tesoriere né nuovamente selezionato l’istituto uscente, pretendendo la prosecuzione del servizio alle condizioni originarie. Ha sostenuto la sussistenza di un interesse concreto e attuale, in ragione degli oneri economici e degli obblighi contabili e bancari connessi alla gestione del servizio, nonché l’assenza dei presupposti della proroga tecnica. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse ad agire e ha dedotto che la mancata tempestiva conclusione di una nuova procedura fosse giustificata dallo stato di dissesto finanziario e dalla sottoposizione dell’ente alla gestione dell’Organo straordinario di liquidazione; ha inoltre affermato di avere avviato procedure pubbliche per il nuovo affidamento, senza esito.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di carenza di interesse, ritenendola genericamente formulata e rilevando che la natura della concessione, gli obblighi gravanti sul tesoriere e la scadenza della convenzione integravano un interesse concreto e attuale alla tutela richiesta. Nel merito, ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione. La convenzione, avente durata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018, era divenuta inefficace alla scadenza. La clausola contrattuale consentiva una breve proroga soltanto se necessaria per evitare disservizi nel caso di aggiudicazione a un soggetto diverso; tuttavia, la proroga tecnica è legittima solo in via eccezionale e temporanea, per il tempo strettamente necessario al passaggio a un nuovo contraente, quando la nuova procedura sia già stata avviata e il ritardo non sia imputabile all’amministrazione. Nel caso concreto il Comune aveva deliberato l’avvio dell’affidamento appena tre giorni prima della scadenza, aveva richiesto la proroga il 7 gennaio 2019, quando il rapporto era già cessato, e aveva adottato la prima determina di avvio della procedura soltanto il 16 aprile 2019. Lo stato di dissesto non giustificava tale ritardo: la gestione dell’Organo straordinario di liquidazione riguarda la massa passiva e la gestione pregressa, mentre il Comune doveva continuare a svolgere le proprie funzioni istituzionali, programmando tempestivamente il nuovo affidamento e rispettando i vincoli di spesa. Ne è derivata l’assenza di un ritardo non imputabile all’amministrazione e l’illegittimità della proroga tecnica, con conseguente accertamento della definitiva inefficacia della convenzione dal 31 dicembre 2018. Il Comune è stato onerato di adottare i provvedimenti necessari per individuare il nuovo affidatario secondo legge. Considerata la natura essenziale e continuativa del servizio e la prossima chiusura della liquidazione per dissesto, il TAR ha concesso all’amministrazione un termine non superiore a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza per procedere all’individuazione del nuovo gestore, lasciando impregiudicata ogni eventuale responsabilità. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La controversia relativa al servizio di tesoreria, qualificato come concessione di servizio pubblico, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 209 d.lgs. 267/2000
Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie.
La disposizione individua contenuto e natura del servizio di tesoreria comunale, evidenziandone la funzione essenziale e continuativa.
art. 210 d.lgs. 267/2000
L’affidamento del servizio di tesoreria deve avvenire mediante procedura a evidenza pubblica nel rispetto della concorrenza; il rapporto è regolato da una convenzione consiliare e il rinnovo è ammesso una sola volta nei confronti del medesimo soggetto.
art. 244 d.lgs. 267/2000
Si ha stato di dissesto finanziario se l’ente locale non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste.
La dichiarazione di dissesto descrive la situazione finanziaria dell’ente, ma non esonera l’amministrazione dalla tempestiva programmazione degli affidamenti necessari alla continuità delle funzioni istituzionali.
art. 250 d.lgs. 267/2000
Durante il dissesto operano vincoli sugli impegni e sui pagamenti dell’ente; tali vincoli non giustificano il ritardo nella programmazione del nuovo affidamento del servizio di tesoreria.
art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000
L’Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
La competenza dell’Organo straordinario riguarda la gestione pregressa e la massa passiva; resta in capo agli organi comunali la gestione corrente e la continuità delle attività istituzionali.
art. 1 c.p.a.
Il giudice può modulare gli effetti della decisione per assicurare una tutela effettiva, concedendo all’amministrazione un termine ragionevole per individuare il nuovo affidatario di un servizio essenziale.
Massime di principio
- La convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale cessa alla scadenza del termine contrattuale; la prosecuzione del servizio richiede un valido titolo e non può fondarsi su una proroga meramente di fatto.
- La proroga tecnica di un contratto pubblico è ammessa solo in via eccezionale e temporanea, per assicurare la continuità del servizio nelle more di una nuova procedura già avviata, quando il ritardo non sia imputabile all’amministrazione e la proroga sia prevista dalla lex specialis o dal contratto originario.
- L’avvio della procedura per il nuovo affidamento a ridosso della scadenza del contratto, o successivamente a essa, integra un difetto di programmazione imputabile all’amministrazione e impedisce di giustificare la proroga tecnica.
- Lo stato di dissesto finanziario dell’ente locale non esonera gli organi comunali dalla tempestiva programmazione e gestione corrente dei servizi istituzionali; la competenza dell’Organo straordinario di liquidazione sulla massa passiva non si estende alla gestione corrente del servizio di tesoreria.
- La natura essenziale e continuativa del servizio può giustificare la modulazione degli effetti della pronuncia, mediante la concessione di un termine limitato all’amministrazione per completare il nuovo affidamento, senza sanare la cessazione del precedente rapporto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →