Ordinanza n. 3020/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell'Esercito, prot. n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 16.12.2025, notificato in data 17.12.2025 con cui è stata rigettata l'istanza di assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 33, comma 5 della legge 104/1992, avanzata dal ricorrente per l'assistenza della figlia e del padre entrambi portatori di handicap in situazione di gravità e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell'Esercito che aveva rigettato la sua istanza di assegnazione temporanea, proposta per esigenze di assistenza della figlia e del padre, entrambi indicati come portatori di handicap in situazione di gravità. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dell'atto. Nel corso della fase cautelare, a seguito di una precedente ordinanza del TAR, l'Amministrazione ha riesaminato la posizione e ha adottato un nuovo provvedimento disponendo l'assegnazione temporanea del ricorrente a Capua, presso il reggimento Acqui. Il ricorrente non ha tuttavia rinunciato né al ricorso né alla domanda cautelare.
La decisione
Il Collegio non ha definito il giudizio e non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il ricorrente non ha rinunciato al ricorso né all'istanza cautelare. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione della trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica del 28 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione dell'andamento della vicenda.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di assegnazione temporanea proposta dal militare per esigenze di assistenza familiare; l'ordinanza non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice cautelare, quando ritiene che le esigenze del ricorrente siano adeguatamente tutelabili, di fissare la sollecita trattazione del merito invece di adottare una distinta misura cautelare; tale facoltà è stata esercitata nel caso concreto.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo ed è richiamato quale base della domanda incidentale di sospensione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio cautelare, l'amministrazione riesamina la posizione del ricorrente e adotta un nuovo provvedimento potenzialmente satisfattivo, ma il ricorrente non rinuncia al ricorso né all'istanza cautelare, il giudice non può presumere la cessazione della materia del contendere e può fissare la trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una modalità di tutela cautelare idonea quando la sollecita definizione della causa può assicurare adeguata protezione alla posizione dedotta, senza necessità di concedere una distinta misura sospensiva.
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