Cassazione Penale, Sentenza n. 18699/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato le condanne pronunciate dal GIP di Termini Imerese con rito abbreviato. Antonino Alvarez deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per un articolato ma generico attacco al giudizio di colpevolezza e al valore delle intercettazioni e contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Girolamo Alvarez contestava la conferma della responsabilità per simulazione di reato (capo 13), sostenendo che non fosse provata la sua adesione soggettiva alla fattispecie. Salvatore Renda impugnava la prova riguardante il capo 15 (contestando che la sola sua localizzazione fosse prova sufficiente, l'assenza di denunzia ENEL con data/ora precise e la non riconducibilità dei veicoli) e la decisione di non riconoscere la continuazione con reati già definitivamente giudicati del 18 maggio 2017, deducendo che la sentenza utile era stata comunque allegata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Antonino e Girolamo Alvarez per genericità e aspecificità delle censure, nonché per mancata concreta confutazione del percorso motivazionale della Corte territoriale; ha invece parzialmente accolto il ricorso di Salvatore Renda solo con riferimento alla mancata valutazione della continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen. rispetto alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 21 settembre 2017 (accertando che quella sentenza era allegata all'atto di appello), annullando la parte della decisione relativa alla mancata applicazione della continuazione e rinviando per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Per il resto il ricorso di Renda è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente Antonino e Girolamo sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; per Renda vi sarà un nuovo esame della questione della continuazione in sede di appello.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen. (menzionato come "art. 192 codice di rito")
Richiamato dal ricorrente per lamentare insufficiente valutazione del coefficiente soggettivo nella simulazione di reato; la Corte rileva che la doglianza era aspecifica e che la denunzia stessa dimostrava la falsità, rendendo irrilevante la censura sul mancato approfondimento di tale elemento.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Norma sulla continuazione di reati. La Corte ha ritenuto che la valutazione della possibilità di riconoscere il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del processo e quelli delle pregresse sentenze debba essere effettuata avendo a disposizione le sentenze stesse, che in questo caso risultavano effettivamente allegate per il fatto del 21/09/2017.
art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
Norma che disciplina benefici e effetti della quantificazione della pena in relazione all'esecuzione; richiamata nella discussione sull'interesse del ricorrente a vedere riconosciuta la continuazione per beneficiare di eventuali effetti favorevoli immediati (es. evitazione dell'immediata carcerazione).
art. 616 cod. proc. pen. (modificato con L. 23 giugno 2017, n. 103)
Norma relativa alle spese processuali e alle sanzioni per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. In base a tale disposizione la Corte ha condannato Antonino e Girolamo Alvarez al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere puntuale e autosufficiente: censure generiche e non correlate al concreto ragionamento probatorio della Corte territoriale sono di regola dichiarate inammissibili.
- Quando il ricorrente contesta la motivazione della sentenza, è necessario indicare esattamente quali passaggi logici si ritengono viziati e come ciò incida sul convincimento del giudice; altrimenti la cassazione non entra nel merito.
- La confessione dell'imputato, anche se non completa, ha comunque rilevanza probatoria e può integrare o rafforzare altri elementi indiziari; chi la contesta deve confrontarsi espressamente con tale elemento probatorio.
- Per chiedere il riconoscimento della continuazione ai fini dell'art. 81 c.p. è necessario che le sentenze richiamate risultino effettivamente disponibili al giudice (allegate o acquisibili d'ufficio): la mancata allegazione può determinare il rigetto della domanda, ma se risultano allegate il giudice deve valutare il vincolo fatto per fatto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può fondarsi su alcuni elementi decisivi (serialità della condotta, modalità professionale, danno alla collettività, precedenti): il giudice non è obbligato a elencare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli se ha indicato quelli ritenuti rilevanti.
- Ricorsi inammissibili o palesemente carenti possono comportare condanna alle spese e pagamento di somme alla Cassa delle ammende: valutare con attenzione la fondatezza e la specificità delle doglianze prima di proporre ricorso per cassazione.
- Se si contesta la riconducibilità di prove basate su localizzazioni o intercettazioni, è necessario dimostrare l'assenza di nessi temporali e materiali tra quelle risultanze e la fase esecutiva del reato; altrimenti tali elementi possono essere valutati come conforto alla confessione o ad altri indizi.
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