Sentenza n. 4518/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza n. 133/2024 emessa dal Tribunale di Lodi – sez. Lavoro (R.G. n. 877/2023), pubblicata in data 14.03.2026, non opposta nei termini di legge, nel giudizio promosso da Maria Arcadi, nata a Sovereto il 23.12.1995 e residente in Locate di Triulzi, al Viale Carso, 41, c.f. RCDMRA95T63I872Z, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell’eseguire la sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente il beneficio annuo di € 500 tramite Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel ricorso
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 133/2024 del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, pubblicata il 14 marzo 2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo di € 500 tramite Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, previa disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, della l. 107/2015, e condannato il Ministero ad adottare gli atti necessari, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione. La ricorrente ha dedotto che la sentenza, notificata al Ministero il 20 marzo 2024, non era stata eseguita e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza: il titolo è passato in giudicato, è stato notificato il 20 marzo 2024 e il termine di 120 giorni è decorso senza esecuzione; anche il ricorso per ottemperanza è stato ritualmente notificato il 15 maggio 2026. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, attribuendo alla docente il beneficio della Carta elettronica secondo il titolo. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, incaricato di intervenire, su richiesta della parte, entro i successivi 60 giorni. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione, ai capitoli specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso; non è previsto un compenso, trattandosi di un dipendente pubblico già inserito nell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800 oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione inadempiente.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.
Per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso, il suo decorso senza adempimento ha consentito l’accoglimento dell’ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il commissario può provvedere utilizzando i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l’istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere di rimborso del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002)
Il rimborso del contributo unificato è posto a carico dell’amministrazione soccombente soltanto se dovuto per il giudizio.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, notificata all’amministrazione, resta ineseguita dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il giudice amministrativo può accogliere l’azione di ottemperanza e ordinare all’amministrazione di dare piena esecuzione al titolo entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l’intervento sostitutivo su richiesta della parte interessata qualora l’amministrazione persista nell’inerzia oltre il termine assegnato.
- In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, il commissario ad acta può dare esecuzione al giudicato ricorrendo ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
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