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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33729/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi previdenziali pari a Euro 520.560,02. L'Istituto aveva contestato alla società, con verbale ispettivo, la violazione dell'art. 96 bis del CCNL piccola industria edile per avere superato, nel periodo giugno 2008-agosto 2010, il limite del 3% di assunzioni a tempo parziale consentito dalla contrattazione collettiva. La società aveva chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito, sostenendo in cassazione, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del D.L. n. 244 del 1995, dell'art. 1, comma 3, degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000, della direttiva 97/81/CE e del relativo accordo quadro sul part-time, nonché degli artt. 1218, 1362, 1418 e 1419 c.c. e delle clausole collettive applicabili, contestando l'interpretazione seguita dai giudici di merito in tema di contribuzione virtuale sui contratti part-time stipulati in eccedenza. Con il secondo motivo denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè le ordinanze comunali di Capri che limitavano l'uso delle macchine edili e l'attività edilizia nel territorio comunale in certi periodi dell'anno. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato la documentazione relativa alla definizione agevolata cd. rottamazione ter e un atto di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, ritenendo applicabile alla fattispecie la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione. Ha osservato che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119 del 2018, l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati; nel caso concreto tale documentazione risultava prodotta e il debito era stato integralmente estinto, anche anticipatamente rispetto al piano rateale, già al 12 settembre 2023. Di conseguenza è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Non sono state poste spese di legittimità, poiché l'INPS non aveva svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 96 bis CCNL piccola industria edile

    superamento del limite del 3%

    clausola collettiva rilevante ai fini del limite alle assunzioni part-time nel settore edile, posta a base della pretesa contributiva.

  • art. 29 D.L. n. 244 del 1995 conv. con L. n. 341 del 1995

    individua la regola generale di calcolo contributivo su un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale; la Corte d'appello l'aveva ritenuta applicabile ai contratti part-time stipulati in eccedenza rispetto al limite collettivo.

  • art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 61 del 2000

    norma invocata dalla ricorrente insieme alla disciplina europea sul lavoro a tempo parziale.

  • artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 61 del 2000

    richiamati a sostegno della censura sull'interpretazione della disciplina del part-time e delle conseguenze contributive.

  • direttiva 97/81/CE

    richiamata quale fonte europea in materia di lavoro a tempo parziale.

  • Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale

    richiamato insieme alla direttiva 97/81/CE a sostegno della tesi della società ricorrente.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo di ricorso.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    richiamato per censurare l'interpretazione delle clausole contrattuali collettive.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nella doglianza di nullità/invalidità delle conseguenze attribuite alla violazione contrattuale.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nella medesima censura.

  • art. 78 CCNL per le imprese edili ed affini del 18 giugno 2008

    clausola collettiva invocata nel ricorso per contestare la ricostruzione della pretesa contributiva.

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 6 conv. con L. n. 225 del 2016

    richiamato per la disciplina della definizione agevolata e dell'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 3 conv. con L. n. 136 del 2018

    l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati

    la Corte lo applica alla definizione agevolata dei carichi, ritenendo sufficiente la prova del perfezionamento e dei pagamenti per dichiarare l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato quale base processuale dell'estinzione del giudizio di cassazione in caso di rinuncia o estinzione ex lege collegata alla definizione agevolata.

  • D.L. n. 148 del 2017, art. 1

    richiamato per analogia rispetto ad altra dichiarazione di definizione agevolata già esaminata dalla Corte.

  • art. 380 bis c.p.c.

    norma sul rito camerale richiamata in relazione al deposito della motivazione dell'ordinanza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    la Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando viene dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando il debitore ricorrente aderisce a una definizione agevolata dei carichi e produce in giudizio la documentazione che prova il perfezionamento della procedura e l'integrale pagamento del debito, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto e la controversia va definita come cessata materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni, poiché la ratio sanzionatoria della norma riguarda le impugnazioni pretestuose o dilatorie e non i casi di estinzione del giudizio per sopravvenuto pagamento.
  • Nelle controversie contributive sul lavoro a tempo parziale, la disciplina collettiva che limita le assunzioni part-time può incidere sul regime contributivo richiamato dall'ente, ma nel caso deciso tale questione non è stata esaminata nel merito perché il giudizio si è estinto per definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiLavoro a termine
RamiProcesso civileBancario e finanziarioLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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