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Sentenza

Sentenza n. 2283/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militari pensionati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della legge n. 232/1990, e dall'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010, nonché la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali. Hanno dedotto di essere ex appartenenti all'Arma dei Carabinieri, collocati a riposo dopo oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi e, comunque, con più di cinquantacinque anni di età. Nel corso del giudizio è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse per tre ricorrenti, le cui pretese erano state integralmente soddisfatte dall'INPS dopo la proposizione del ricorso. È rimasta controversa la posizione del ricorrente cui il beneficio non era stato riconosciuto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, relativamente ai tre ricorrenti le cui pretese erano state soddisfatte in corso di causa. Ha invece accolto il ricorso nella posizione residua, accertando il diritto al calcolo del trattamento di fine servizio con applicazione del beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il Collegio ha condiviso l'orientamento del CGARS e del Consiglio di Stato secondo cui l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'attribuzione dei sei aumenti ai fini della base pensionabile e non modifica, di per sé, il calcolo dell'indennità di buonuscita; per il trattamento di fine rapporto degli appartenenti alle Forze di polizia opera invece l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la cui perdurante applicazione alle Forze di polizia a ordinamento militare è confermata dall'art. 1911, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare. Le spese sono state poste a carico dell'INPS e liquidate in euro 2.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, poiché il pagamento delle posizioni definite improcedibili è intervenuto solo dopo la notificazione del ricorso e l'Istituto non aveva riconosciuto il beneficio nella posizione ancora controversa.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Prevede il beneficio dei sei scatti stipendiali, rilevante anche ai fini del trattamento di fine rapporto degli appartenenti alle Forze di polizia.

  • art. 21, comma 1, legge n. 232/1990

    Modifica la disciplina dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 richiamata per il riconoscimento del beneficio.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    Conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai fini del trattamento di fine rapporto, alle Forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile

    Disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 continua ad applicarsi, ai fini del trattamento di fine rapporto o dell'indennità di buonuscita, agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare, in forza dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi all'attribuzione dei sei aumenti in aggiunta alla base pensionabile disciplinata dall'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, opera ai fini del calcolo della pensione e non esclude né sostituisce la distinta disciplina dell'indennità di buonuscita prevista dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • Quando l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata dopo la proposizione del ricorso, viene meno l'interesse alla decisione e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla posizione interessata.
  • Il riconoscimento del beneficio dei sei scatti comporta, per l'avente diritto, il ricalcolo del trattamento di fine servizio includendo tale beneficio nella relativa base di calcolo.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeStato giuridico e avanzamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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