Sentenza n. 1699/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’accertamento del diritto a usufruire della licenza straordinaria per gravi motivi familiari di giorni dieci, e per l'annullamento degli atti che negano tale diritto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza straordinaria già concessa e rigetto dell’istanza di conversione della licenza ordinaria in licenza straordinaria per gravi motivi familiari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, in occasione del decesso della madre della propria convivente more uxorio, aveva chiesto dieci giorni di licenza straordinaria per gravi motivi familiari, decorrenti dal 20 marzo 2022. L’amministrazione aveva inizialmente concesso il beneficio, ma successivamente lo aveva revocato, riqualificando l’assenza come licenza ordinaria, sul presupposto che la convivenza non risultasse formalizzata secondo le modalità previste dalla legge n. 76 del 2016. L’istanza successiva di conversione della licenza ordinaria in licenza straordinaria era stata respinta, ritenendo che il genitore del convivente non fosse assimilabile al suocero e che la circolare interna del 27 luglio 2005 non potesse derogare alla disciplina legislativa. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della legge n. 76 del 2016, della circolare interna e della Pubblicazione C-14 in materia di licenze e permessi, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta. Il Ministero ha eccepito la carenza di interesse e chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare nel merito la spettanza della licenza straordinaria né la legittimità della revoca e del successivo diniego. L’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale e deve corrispondere a un’utilità pratica, diretta e immediata conseguibile attraverso la pronuncia giudiziale. Nel caso concreto, il ricorrente aveva comunque ottenuto l’astensione giustificata dal servizio per l’intero periodo richiesto, mediante fruizione della licenza ordinaria. Non risultavano allegati o dimostrati pregiudizi patrimoniali, retributivi, di status o di altra natura derivanti dalla diversa qualificazione dell’assenza, né un’utilità concreta ancora conseguibile mediante l’accertamento del diritto alla licenza straordinaria. La domanda si risolveva quindi nella richiesta di una pronuncia meramente formale sul corretto inquadramento giuridico dell’assenza già fruita, insufficiente a fondare l’interesse processuale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e della questione controversa.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire, deve avere le caratteristiche della concretezza e dell’attualità e deve consistere in un’utilità pratica, diretta ed immediata.
Il giudice utilizza la norma per affermare che l’interesse processuale sussiste solo quando la pronuncia richiesta sia concretamente idonea a procurare al ricorrente un’utilità pratica, diretta e immediata.
legge n. 76 del 2016
È richiamata quale disciplina della convivenza di fatto; secondo l’amministrazione, non consente di equiparare il convivente al coniuge ai fini del riconoscimento del vincolo di affinità. La questione non è stata esaminata nel merito per la declaratoria di inammissibilità.
circolare n. 201/1-1 del 27 luglio 2005 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
È stata invocata dal ricorrente per sostenere l’applicazione al convivente delle norme regolamentari previste per il militare coniugato; il giudice non ne ha valutato la portata sostanziale, poiché ha ritenuto assente l’interesse a ricorrere.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere nel processo amministrativo deve essere concreto, attuale e correlato a un’utilità pratica, diretta e immediata che la pronuncia giudiziale sia idonea a procurare al ricorrente.
- Quando il bene della vita sostanziale perseguito consiste nell’astensione giustificata dal servizio per un determinato periodo e tale astensione è stata comunque integralmente fruita, la successiva contestazione della diversa qualificazione giuridica del titolo di assenza è inammissibile per carenza di interesse se non sono allegati e dimostrati specifici effetti pregiudizievoli patrimoniali, retributivi, di status o di altra natura.
- Non è sufficiente a fondare l’interesse a ricorrere la richiesta di una pronuncia meramente formale sul corretto inquadramento giuridico di un’assenza già fruita, quando l’accertamento richiesto non possa produrre un’utilità concreta ulteriore o rimuovere un pregiudizio effettivo.
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