L.R. Sicilia 3/2013
Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana modifica la l.r. 9/2010 sulla gestione integrata dei rifiuti, introducendo la possibilità per i Comuni, in certi ambiti, di affidare direttamente spazzamento, raccolta e trasporto previa approvazione di un piano di intervento. Proroga inoltre vari termini del regime transitorio al 2013 e disciplina competenze autorizzative e risoluzione dei conflitti tra soggetti pubblici.
Modifiche alla disciplina siciliana sulla gestione integrata dei rifiuti e proroga di termini
Modifiche alla disciplina siciliana sulla gestione integrata dei rifiuti
La legge interviene sulla legge regionale Sicilia 8 aprile 2010, n. 9, incidendo sull’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, sui poteri dei Comuni, sulle competenze amministrative e su una serie di termini transitori. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Siciliana.
Affidamento del servizio da parte dei Comuni
Nei territori dei singoli ambiti, i Comuni possono procedere all’affidamento, all’organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti anche tramite soggetti indicati dalla nuova previsione introdotta nell’articolo 5 della l.r. 9/2010. La facoltà è esercitabile dai Comuni in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal TUEL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per poter procedere, è necessaria la previa redazione di un piano di intervento, corredato da capitolato d’oneri e quadro economico di spesa, coerente con il Piano d’ambito e approvato dall’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.
L’Assessorato deve verificare il rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati. Sul piano deve pronunciarsi entro 60 giorni dalla ricezione; eventuali richieste di integrazione documentale devono comunque intervenire entro lo stesso termine.
I piani approvati sono recepiti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti entro 90 giorni dalla data di approvazione.
Rapporti contrattuali e affidamento mediante evidenza pubblica
Nei casi in cui il servizio sia affidato secondo la disciplina introdotta per i Comuni, la stipula e la sottoscrizione del contratto d’appalto avvengono tra l’appaltatore e la singola amministrazione comunale. Il Comune paga direttamente le prestazioni ricevute e verifica l’esatto adempimento del contratto.
In caso di affidamento tramite procedura di evidenza pubblica, si applica quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 2, del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011.
Ruolo della S.R.R. e soggetti sostitutivi
La legge chiarisce che, nelle materie interessate dalla nuova facoltà riconosciuta ai Comuni, alcune funzioni prima attribuite alla S.R.R. possono essere svolte anche dai soggetti indicati nella nuova previsione dell’articolo 5. Viene così rimodulato il riparto di competenze nella definizione degli atti gestionali del servizio.
Competenza autorizzatoria e risoluzione dei conflitti
Per gli impianti di cui all’articolo 18 della l.r. 9/2010, l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità assume anche la competenza al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale prevista dal d.lgs. 152/2006, limitatamente alle opere di cui al punto 5 dell’allegato VIII, parte seconda.
È inoltre introdotto un procedimento amministrativo per la risoluzione dei conflitti tra soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti e nella bonifica dei siti inquinati. L’istanza va presentata al dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, che, sentite le parti e garantito il contraddittorio, decide con decreto entro 90 giorni. Restano comunque esperibili i rimedi giurisdizionali ordinari.
Proroga dei termini e regime transitorio
La legge proroga al 30 giugno 2013 alcuni termini precedentemente fissati al 30 giugno 2012 e sposta al 30 settembre 2013 e al 31 dicembre 2013 ulteriori scadenze già previste per il 2012.
È inoltre stabilito che, fino all’inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 15 e comunque non oltre il 30 settembre 2013, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti o comunque coinvolti nella stessa.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
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