L.R. Sicilia 2/2013
Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza transitoriamente il servizio idrico integrato in Sicilia: le Autorità d’ambito vengono poste in liquidazione, le funzioni sono riattribuite e il territorio è articolato in nove ambiti provinciali. Entro sei mesi è prevista una successiva legge regionale per trasferire le funzioni ai Comuni. Nel frattempo, i Comuni che non hanno consegnato gli impianti continuano la gestione diretta.
Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato in Sicilia
Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato in Sicilia
La legge disciplina una fase transitoria di riordino del servizio idrico integrato nel territorio della Regione Siciliana. L’obiettivo è la riorganizzazione delle funzioni già svolte dalle Autorità d’ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Riassetto territoriale e principi generali
La Regione riconosce l’acqua come patrimonio pubblico da tutelare e come risorsa limitata di valore sociale, ambientale, culturale ed economico. Viene inoltre affermato l’accesso all’acqua come diritto umano, individuale e collettivo. Il territorio regionale è riorganizzato in nove ambiti territoriali ottimali, su base provinciale, per la gestione del servizio idrico integrato.
Liquidazione delle Autorità d’ambito e gestione transitoria
Le attuali Autorità d’ambito territoriale ottimale sono poste in liquidazione dalla data di entrata in vigore della legge. Le funzioni di commissario straordinario e liquidatore sono assunte dai Presidenti dei consigli di amministrazione delle autorità disciolte. Tali soggetti restano in carica fino al completamento del censimento delle gestioni preesistenti e della verifica dei rapporti giuridici attivi e passivi, e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Trasferimento delle funzioni ai Comuni
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge deve essere adottata una successiva legge regionale per trasferire le funzioni delle Autorità d’ambito ai Comuni, che le esercitano singolarmente o in forma associata secondo le modalità del testo unico degli enti locali. Il trasferimento deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Rapporti giuridici e personale
La futura legge regionale dovrà disciplinare anche la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Autorità d’ambito e la tutela dei rapporti di lavoro eventualmente in essere.
Regime provvisorio per i Comuni
Nelle more dell’approvazione della legge di trasferimento, i Comuni che non abbiano ancora consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato continuano la gestione diretta.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
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