L.R. Sicilia 7/2013
Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge siciliana del 27 marzo 2013 fissa al 31 dicembre 2013 il termine entro cui la Regione doveva disciplinare, con apposita legge, l’istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle città metropolitane. Nel frattempo sospende il rinnovo degli organi provinciali e proroga fino a tale data la gestione provvisoria delle Province regionali, con cessazione dei commissari straordinari in carica alla data di entrata in vigore.
Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle città metropolitane in Sicilia
Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle città metropolitane
La legge regionale disciplina una fase transitoria nella Regione Siciliana in vista della riforma degli enti di area vasta. Il provvedimento si concentra sulla sostituzione delle Province regionali con i liberi Consorzi comunali e sulla contestuale previsione delle città metropolitane.
Istituzione dei nuovi enti di area vasta
La Regione è chiamata a intervenire con una propria legge entro il 31 dicembre 2013 per dare attuazione all’articolo 15 dello Statuto speciale siciliano.
- I liberi Consorzi comunali devono svolgere le funzioni di governo di area vasta in sostituzione delle Province regionali.
- Gli organi di governo dei liberi Consorzi devono essere eletti con sistema indiretto di secondo grado.
- La legge regionale attuativa deve disciplinare modalità di elezione, composizione e funzioni degli organi.
- La medesima legge deve anche regolare l’istituzione delle città metropolitane nel territorio regionale.
Regime transitorio delle Province regionali
In attesa della riforma, la legge sospende il rinnovo degli organi provinciali.
- Per gli organi delle Province regionali che cessano per scadenza naturale o anticipata nel corso del 2013, si applica fino al 31 dicembre 2013 la disciplina prevista dall’articolo 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana.
- La disciplina transitoria riguarda quindi la gestione provvisoria degli enti provinciali fino alla fine del 2013.
Commissariamento delle Province già commissariate
Per le Province regionali già sottoposte a commissariamento alla data di entrata in vigore della legge:
- i poteri e le funzioni dei commissari straordinari in carica cessano dalla data di entrata in vigore della legge;
- fino al 31 dicembre 2013 si applica comunque la disciplina transitoria dell’articolo 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana.
Entrata in vigore e ambito temporale
La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. La sua funzione è eminentemente transitoria e collegata al completamento della riforma entro il 31 dicembre 2013; pertanto, per la valutazione pratica, rileva soprattutto il periodo 2013 e la fase di passaggio dagli enti provinciali ai nuovi assetti di area vasta.
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