Cassazione Civile, Ordinanza n. 17736/2025 del 01/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione المالية)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato alla socia di una società di capitali a ristretta base partecipativa, con cui l'Ufficio ha imputato alla persona fisica, pro quota, utili extracontabili asseritamente conseguiti dalla società nell'anno d'imposta 2011 e recuperati a tassazione ai fini IRPEF. In precedenza era stato emesso un distinto avviso nei confronti della società, poi estinta per cancellazione dal registro delle imprese; tale atto era stato ritenuto dalla CTR invalido perché notificato oltre il periodo di differimento quinquennale introdotto dall'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014. La contribuente ha impugnato l'avviso personale sostenendo: l'inesistenza/nullità del presupposto societario perché notificato dopo l'estinzione dell'ente; l'assenza di prova della distribuzione degli utili ai soci, anche alla luce del bilancio finale di liquidazione; l'inapplicabilità della disciplina richiamata dall'Ufficio; e, in cassazione, ha articolato quattro motivi centrati su asserita violazione degli artt. 36 e 38 d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2495 c.c., 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 44 d.P.R. n. 917/1986, nonché su omesso esame di fatti decisivi. In sintesi, contestava che un accertamento nei confronti di una società estinta potesse fondare l'imputazione personale di utili ai soci e negava la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili sulla sola base della ristretta compagine sociale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale della contribuente. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, correggendo però la motivazione della sentenza di merito nella parte in cui richiamava l'art. 36 d.P.R. n. 602/1973, norma ritenuta estranea all'accertamento impugnato. Ha affermato che, anche se l'accertamento societario è invalido per ragioni di rito o perché emesso/notificato nei confronti di società estinta, ciò non impedisce di accertare nei confronti del socio il maggior reddito da partecipazione, quando l'Ufficio deduca e dimostri gli elementi presuntivi della distribuzione degli utili extracontabili in società a ristretta base. Ha inoltre ribadito che, in tale contesto, grava sul socio l'onere di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, o comunque che la ripartizione è avvenuta in misura diversa da quella desunta dall'Ufficio. Il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia è rimasto assorbito. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 602/1973
La Corte ha ritenuto che la norma non costituisse il fondamento dell'avviso di accertamento impugnato e ha escluso ogni riferimento ad essa nella motivazione della decisione di merito corretta in cassazione.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
È richiamato per escluderne l'applicabilità nel caso concreto, perché la società era già stata cancellata dal registro delle imprese e l'avviso era stato notificato al liquidatore dopo il periodo di differimento evocato dalla CTR.
art. 2495 c.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inopponibilità dell'accertamento societario dopo l'estinzione della società; la Corte afferma però che l'invalidità di rito dell'atto societario non preclude, di per sé, l'accertamento a carico del socio.
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Norma invocata nel ricorso per contestare la legittimità del recupero a tassazione del reddito della socia; la Corte la menziona nel quadro della doglianza ma conferma la legittimità dell'accertamento personale basato sulla presunzione di distribuzione degli utili occultati.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova: una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base, spetta al socio fornire la prova contraria.
art. 2727 c.c.
È richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici; la Corte ribadisce che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci è consentita e non integra, nel caso deciso, una presunzione vietata di secondo grado.
art. 2729 c.c.
La Corte afferma che la ristretta base sociale costituisce fatto noto idoneo a sorreggere la presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili, purché supportata da elementi gravi, precisi e concordanti.
art. 44 d.P.R. n. 917/1986
È evocato nel quarto motivo in relazione all'imputazione del reddito di partecipazione; la Corte non accoglie la censura e conferma l'accertamento nei confronti della socia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia come norma processuale; il relativo motivo resta assorbito per il rigetto del ricorso principale.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'Ufficio può presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, salvo prova contraria del contribuente che dimostri accantonamento, reinvestimento o diversa ripartizione degli utili.
- L'invalidità dell'accertamento emesso nei confronti della società per ragioni di rito, inclusa l'estinzione della società o vizi di notificazione, non comporta automaticamente l'illegittimità dell'avviso notificato al socio, se l'Ufficio fonda la pretesa su autonomi elementi presuntivi relativi al reddito di partecipazione.
- Solo l'annullamento dell'accertamento societario per ragioni di merito, con giudicato sostanziale sull'inesistenza del maggior reddito, è pregiudicante nei confronti dei soci; l'annullamento per vizi formali produce invece un effetto non estensibile in via automatica.
- La ristretta base sociale è un fatto noto idoneo a sostenere, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., la presunzione di distribuzione degli utili occulti, senza necessità di ulteriori elementi indiziari come movimenti bancari o acquisti di beni, purché il quadro presuntivo sia grave, preciso e concordante.
- Una volta operante la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili al socio, grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria anche in ordine alla misura effettiva della partecipazione alla distribuzione, potendo il reddito essere imputato pro quota o secondo diversa quota solo se ciò sia provato.
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