Cassazione Penale, Sentenza n. 23854/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la misura cautelare della custodia in carcere disposta e mantenuta dal Tribunale del riesame. Ha ritenuto infondati i motivi sullo scambio elettorale politico-mafioso, sulla tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e sulle esigenze cautelari. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con ordinanza del Tribunale di Roma, in sede di riesame, è stata confermata nei confronti dell'indagato la custodia cautelare in carcere per un quadro di reati provvisoriamente contestati, in particolare lo scambio elettorale politico-mafioso e un episodio di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. La fattispecie concreta ricostruita nell'ordinanza riguarda, da un lato, un accordo elettorale con un candidato poi eletto consigliere comunale, nel quale il procacciamento di voti sarebbe avvenuto in cambio della disponibilità del politico a soddisfare interessi economici e amministrativi del ricorrente e del suo gruppo di riferimento; dall'altro, una condotta di minacce e violenze nei confronti di una persona offesa, finalizzata al pagamento di un credito ritenuto dalla difesa lecito, ma qualificato dal Tribunale come pretesa intrinsecamente illecita e dunque estorsiva. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'art. 416-ter c.p., sostenendo l'assenza dei presupposti alternativi della norma, cioè sia l'appartenenza del soggetto a un'associazione mafiosa sia la prova dell'uso del metodo mafioso nel procacciamento dei voti; ha richiamato precedenti assolutori, la presunta estraneità al clan, conversazioni ritenute travisate, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e legami familiari non sufficienti a dimostrare l'appartenenza; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul reato di tentata estorsione, assumendo che la vicenda derivasse da un prestito non restituito e integrasse semmai esercizio arbitrario delle proprie ragioni, reato non procedibile per difetto di querela; 3) insussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, negando condotte intimidatorie qualificate e contestando il valore della frase attribuita al ricorrente e il riferimento alla forza della famiglia; 4) insussistenza delle esigenze cautelari, per la risalenza dei fatti e la mancanza di attualità del pericolo di reiterazione, con ulteriore censura sulla presunzione cautelare ex art. 275, comma 3, c.p.p. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, affermando che per lo scambio elettorale politico-mafioso, nella formulazione vigente, è sufficiente l'accordo con soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. e non è necessaria la prova dell'effettivo uso di un metodo mafioso quando il procacciatore sia un appartenente al sodalizio; ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione come tentata estorsione aggravata, escludendo la riconducibilità all'art. 393 c.p. perché mancava una pretesa giuridicamente azionabile ed emergeva invece un dolo coercitivo e prevaricatorio; ha considerato fondata l'aggravante del metodo mafioso sulla base dell'evocazione della forza della famiglia camorristica e della soggezione indotta nella vittima; infine ha confermato la sussistenza delle esigenze cautelari e della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, non superata da elementi specifici contrari. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-ter c.p.
Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti ... in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito ...
La fattispecie, nella formulazione vigente, punisce anche l'accordo con soggetti appartenenti ad associazioni mafiose; non è necessario provare l'effettivo uso del metodo mafioso quando il procacciatore sia appartenente al sodalizio. È sufficiente l'accordo elettorale mafioso con il soggetto intraneo o il riferimento al metodo mafioso come ipotesi alternativa.
art. 416-bis c.p.
È richiamato come parametro per individuare le associazioni mafiose e la nozione di appartenenza rilevante ai fini dell'art. 416-ter c.p.; la Corte richiama la nozione di 'appartenenza' come contiguità funzionale.
art. 629 c.p.
Richiamato per la tentata estorsione contestata; la Corte valorizza la natura illecita della pretesa e il dolo coercitivo e prevaricatorio.
art. 393 c.p.
La Corte esclude la riqualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché mancava una pretesa giuridicamente azionabile e la condotta era finalizzata a un profitto ingiusto tramite minacce e violenze.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Per i reati contestati, ricompresi nell'ambito dell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., opera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere e di sussistenza delle esigenze cautelari, superabile solo con elementi specifici contrari.
art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
È richiamato per collocare i reati contestati tra quelli per i quali opera la presunzione cautelare speciale.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria.
Massime di principio
- Nel vigente art. 416-ter c.p., lo scambio elettorale politico-mafioso può essere integrato anche quando il procacciatore di voti sia un soggetto appartenente a un'associazione mafiosa, senza che sia necessaria la prova di specifici atti intimidatori o dell'effettivo ricorso al metodo mafioso, se la connotazione mafiosa dell'accordo discende dalla qualità soggettiva del referente criminale.
- L'esistenza del patto elettorale mafioso può essere provata in via indiziaria attraverso conversazioni intercettate, dichiarazioni convergenti, riscontri oggettivi e condotte successive del candidato, purché il materiale probatorio sia letto in modo unitario e non frammentario; il mancato incremento immediato dei voti non è decisivo.
- La nozione di 'appartenenza' a un'associazione mafiosa, ai fini delle fattispecie che la richiamano, non richiede necessariamente una condanna definitiva ex art. 416-bis c.p., potendo risultare da una contiguità funzionale e da elementi fattuali sintomatici di stabile inserimento nel contesto criminale.
- Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone una pretesa astrattamente tutelabile e coltivata nella ragionevole convinzione di esercitare un diritto; quando la pretesa è intrinsecamente illecita o comunque priva di una base giuridica apprezzabile, e la condotta è sorretta da minacce e violenze per conseguire un profitto ingiusto, la qualificazione corretta è quella estorsiva.
- L'aggravante del metodo mafioso sussiste quando la condotta intimidatoria sia rafforzata dall'evocazione della forza dell'associazione o della caratura criminale dell'agente e sia idonea a generare assoggettamento nella vittima, anche senza minacce tipiche in forma esplicita.
- In tema di misure cautelari per reati rientranti nell'area di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere prevale sulla regola generale e può essere vinta solo da elementi specifici contrari; il mero decorso del tempo, da solo, non è sufficiente a escludere l'attualità del pericolo di reiterazione.
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