Sentenza del 16/03/2016 n. 1356 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notificazioni - Notifica dell'appello al difensore - Elezione di domicilio - Carenza - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica dell'appello è stata ritenuta invalida e l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile, poiché l'elezione di domicilio presso il difensore risultava carente o comunque non validamente effettuata. In mancanza di elezione di domicilio, l'atto avrebbe dovuto essere notificato direttamente alla parte.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità della notifica dell'appello effettuata presso il difensore della controparte, in assenza di una valida elezione di domicilio presso quel difensore. L'art. 17 del d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che, se manca l'elezione di domicilio, le comunicazioni e notificazioni devono essere effettuate direttamente alla parte. Tale disciplina speciale prevale sull'art. 170, primo comma, c.p.c.; nel processo tributario l'elezione di domicilio è facoltativa e può avvenire presso qualsiasi soggetto, non necessariamente presso il difensore.
Norme richiamate
Art. 17 del d.lgs. n. 546/1992
Le comunicazioni o notificazioni vanno fatte direttamente alla parte, ove manchi l'elezione di domicilio.
Nel processo tributario l'elezione di domicilio è eventuale. Se non è stata validamente effettuata, la notificazione deve essere indirizzata direttamente alla parte e non al suo difensore.
Art. 170, primo comma, c.p.c.
La disciplina codicistica sulle notificazioni al procuratore costituito non prevale sulla disciplina speciale prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario occorre verificare sempre se la parte abbia effettuato una valida elezione di domicilio e presso quale soggetto.
- In assenza di elezione di domicilio, le notificazioni devono essere eseguite direttamente alla parte interessata; la notifica al difensore non è sufficiente.
- L'elezione di domicilio nel processo tributario è facoltativa e può essere effettuata presso un soggetto diverso dal difensore, purché sia chiara e valida.
- La violazione delle regole sulla destinataria della notifica dell'appello può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La disciplina speciale del processo tributario prevale sulle regole generali del codice di procedura civile quando regolano specificamente le comunicazioni e notificazioni.
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