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Sentenza

Sentenza del 07/06/2017 n. 14070 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno impugnato la sentenza della CTR Puglia sostenendo, con il primo motivo, che l'appello dell'Agenzia delle Entrate non fosse mai stato validamente notificato. Nel fascicolo risultava soltanto un elenco di raccomandate spedite al difensore di primo grado, ma non gli avvisi di ricevimento idonei a dimostrare la consegna degli atti. Con il secondo motivo, rimasto assorbito, contestavano inoltre la motivazione e la legittimità degli avvisi di accertamento fondati sulla ricostruzione induttiva dei ricavi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e respinto il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia. Ha ritenuto che, in assenza dell'avviso di ricevimento e della costituzione degli appellati, non fosse stata provata la notificazione dell'appello, configurandosi una notificazione inesistente e non semplicemente nulla. Pertanto non era possibile ordinarne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; sarebbe stata eventualmente necessaria una tempestiva istanza di rimessione in termini, mai presentata. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e l'appello dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare ai contribuenti 5.000 euro di spese, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    L'avviso di ricevimento è il documento idoneo a dimostrare la consegna del plico notificato a mezzo posta.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione è ammessa in caso di nullità, ma non quando la notificazione sia inesistente per mancata prova della consegna.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La contestazione non riguardava un errore revocatorio, poiché la CTR aveva effettuato una valutazione giuridica sulla validità della notifica e non una mera svista percettiva su un fatto documentale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Ha consentito di denunciare in cassazione la violazione di legge e l'errore processuale relativo alla validità della notificazione dell'appello.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17 e 53

    Le disposizioni disciplinano le notificazioni e l'appello nel processo tributario; la loro applicazione richiede la prova del perfezionamento della notificazione dell'impugnazione.

  • artt. 183, 350 e 354 c.p.c.

    Sono state richiamate in relazione alla trattazione dell'appello e alle conseguenze processuali della mancata valida instaurazione del contraddittorio.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1

    Richiamato nel motivo assorbito riguardante la ricostruzione induttiva del reddito e la legittimità dell'accertamento fiscale.

  • Legge n. 212 del 2000, artt. 5, 6 e 7

    Richiamati nel motivo assorbito in tema di obblighi di informazione, partecipazione e motivazione degli atti impositivi.

Massime di principio

  • Chi impugna una sentenza deve provare non solo la spedizione dell'atto, ma anche il suo perfezionamento mediante la consegna al destinatario o un diverso esito legalmente equivalente.
  • Un semplice elenco di raccomandate o una distinta di spedizione non dimostra, da solo, la ricezione dell'atto notificato.
  • Quando il destinatario non si costituisce e manca la prova della consegna, la notificazione può essere considerata inesistente; in tal caso il giudice non può ordinarne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
  • La rimessione in termini può costituire il rimedio alternativo, ma deve essere richiesta tempestivamente e adeguatamente giustificata.
  • La mancanza di una valida notificazione dell'appello impedisce la corretta instaurazione del giudizio di secondo grado e può comportare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, senza esame del merito fiscale.

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