Sentenza n. 15462/2026 - Roma, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sez. II, n. 12685/2025, passata in giudicato a seguito di rinuncia da parte di Roma Capitale all’appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato RG 6304/2025, conclusosi con pronuncia di improcedibilità n. 1743/2026; e per la conseguente declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a. della Determinazione Dirigenziale n. VR/137/2026 prot. 12273 del 27/02/2026, a firma del Dirigente del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente l’incarico di Responsabile di singola o più attività di Reparto e la relativa indennità di funzione con decorrenza dal 09/01/2026, anziché dalla data di decorrenza giuridica ed economica della qualifica di Funzionario Polizia Locale (16/07/2024), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, per violazione e/o elusione del giudicato; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a percepire l’indennità di funzione di cui all’art. 11 del C.C.I. del personale non dirigente di Roma Capitale del 2023, con decorrenza dal 16.07.2024; subordinatamente, per la condanna ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute a titolo di indennità di funzione per il periodo dal 16.07.2024 al 08.01.2026, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge dalla maturazione dei singoli ratei al saldo effettivo, in ogni caso, per la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d) c.p.a., per il caso di ulteriore inottemperanza da parte dell'Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale del 27 febbraio 2026 che ha attribuito alla ricorrente l’incarico di Responsabile di una o più attività di Reparto e la relativa indennità di funzione dal 9 gennaio 2026, anziché dal 16 luglio 2024; contestata anche la mancata corresponsione dell’indennità per il periodo 16 luglio 2024-8 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 12685/2025, passata in giudicato dopo la rinuncia di Roma Capitale all’appello, chiedendo la nullità per violazione o elusione del giudicato della determinazione del 27 febbraio 2026 nella parte in cui faceva decorrere dal 9 gennaio 2026 l’incarico di Responsabile di attività di Reparto e la relativa indennità. Ha chiesto inoltre l’accertamento del diritto all’indennità prevista dall’art. 11 del contratto collettivo integrativo del personale non dirigente di Roma Capitale del 2023 dal 16 luglio 2024 e, in subordine, la condanna al pagamento dei ratei dal 16 luglio 2024 all’8 gennaio 2026, oltre rivalutazione e interessi, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. La pretesa si fondava sull’assunto che la mancata corresponsione retroattiva dell’indennità integrasse esecuzione parziale del giudicato, che aveva annullato la disciplina dei punteggi e la graduatoria della procedura di progressione. Roma Capitale ha eccepito l’improcedibilità dell’ottemperanza, sostenendo di avere già eseguito la sentenza mediante la correzione del punteggio, l’inserimento della ricorrente tra i vincitori e la sua assunzione con decorrenza giuridica ed economica dal 16 luglio 2024.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di ottemperanza: Roma Capitale aveva dato concreta esecuzione al giudicato, correggendo il punteggio, inserendo la ricorrente tra i vincitori e assumendola a tempo pieno e indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 16 luglio 2024, in linea con la decorrenza riconosciuta agli altri vincitori. Non risultava quindi un’esecuzione meramente formale o una violazione/elusione del giudicato. La controversia sull’attribuzione dell’incarico specifico e sulla relativa indennità riguarda invece l’inquadramento giuridico ed economico nel rapporto di lavoro contrattualizzato, materia devoluta al giudice ordinario; inoltre, la sentenza sulla procedura di progressione non conteneva un precetto puntuale sull’incarico o sulla relativa indennità. Le restanti domande sono state pertanto dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, c.p.a.
Il giudice dell’ottemperanza è, invero, chiamato alla puntuale verifica dell’esatto adempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, cosicché l’interessato possa concretamente conseguire l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (così, tra le molteplici, Consiglio di Stato sez. III, 22/01/2026, n. 519), non dovendo l’Amministrazione limitarsi – in ottica di effettività della tutela – ad un mero simulacro di esecuzione.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice verifica l’effettivo conseguimento del bene della vita riconosciuto dal giudicato, non la sola conformità formale dell’attività amministrativa.
art. 112, comma 3, c.p.a.
In conclusione sul punto, necessariamente il Tribunale deve dichiarare improcedibile la domanda di esecuzione, avendo l’Amministrazione puntualmente ottemperato e non risultando, comunque, nei provvedimenti con cui è stata data esecuzione alle sentenze, alcuna violazione o elusione del giudicato, proprio per quanto appena detto.
La domanda di esecuzione non può proseguire quando l’amministrazione abbia già attuato il giudicato; la pretesa al pagamento dei ratei qui prospettata, riferita all’inquadramento e al trattamento economico del rapporto di lavoro, va invece proposta davanti al giudice munito di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
In conclusione, per tutto quanto detto il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel rispetto delle disposizioni del Codice di rito.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario competente secondo le disposizioni del codice del processo amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare se l’amministrazione abbia assicurato in concreto il bene della vita riconosciuto dal giudicato; l’esecuzione non è insufficiente per il solo fatto di non riprodurre formalmente il dispositivo, se l’attività amministrativa attua effettivamente il suo contenuto precettivo.
- La violazione o elusione del giudicato presuppone che l’amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà in contrasto con un obbligo puntuale e vincolato, desumibile dalla sentenza almeno nei suoi tratti essenziali. Non può essere ricavato dal giudicato un precetto su aspetti, come l’attribuzione di uno specifico incarico e del relativo trattamento economico, che non siano stati oggetto del giudizio definito.
- Nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, le controversie sull’inquadramento giuridico ed economico e sulle spettanze connesse all’incarico, una volta intervenuta l’assunzione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario; il giudice amministrativo dell’ottemperanza non può accertare tali diritti quando non siano già definiti dal giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 44/2026 - Aosta, Sezione 1
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 15430/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 15431/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 15432/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 5458/2026 - Napoli, Sezione 1
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 5459/2026 - Napoli, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →