Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 873/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 230/2024 del Tribunale di Macerata “Ottenimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente a favore del docente a tempo determinato/precario” Sentenza n. 230/2024 del Tribunale di Macerata

Giustizia amministrativa202600365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Macerata, passata in giudicato e regolarmente notificata all'Amministrazione, lamentando il mancato pagamento delle somme liquidate per gli anni scolastici riconosciuti nel titolo esecutivo. Ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto l'esecuzione integrale del giudicato. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa né allegare l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che il Ministero non aveva opposto ragioni contrarie, essendosi costituito soltanto formalmente. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli 120 giorni dall'investitura per compiere gli atti necessari all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La disposizione costituisce la base del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del Giudice del lavoro in favore del docente precario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza è procedibile dopo la notificazione del titolo all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'adempimento.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Il ricorso per l'ottemperanza a un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, quando previsto, solo dopo la notificazione del titolo all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato favorevole non eseguito e di una costituzione meramente formale dell'Amministrazione, che non contesti la spettanza della prestazione né dimostri l'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del titolo, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata dall'inadempimento dell'Amministrazione sussistente al momento della proposizione del ricorso, anche se l'Amministrazione si costituisce formalmente nel processo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.