Cassazione Civile, Ordinanza n. 08239/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal fermo di un'autovettura con targa moldava condotta da uno dei contribuenti, al quale la Guardia di Finanza contestava la violazione degli artt. 216 e 295-bis TULD, con sequestro del mezzo. L'Ufficio emetteva poi atto di irrogazione della sanzione nei confronti del conducente e provvedimento di confisca del veicolo nei confronti del proprietario, dopo aver esaminato documenti e memorie difensive ritenuti non idonei. In primo grado la CTP accoglieva i ricorsi riuniti annullando gli atti per asserita violazione del contraddittorio e del termine di sessanta giorni per la notifica. In appello l'Amministrazione sosteneva di avere rispettato la disciplina di cui agli artt. 13, 14 e 18 L. n. 689/1981 e di avere emesso gli atti dopo il termine di trenta giorni concesso per le difese. La CTR del Veneto rigettava l'appello ritenendo che il contraddittorio fosse solo formale, perché gli atti non spiegavano le ragioni del mancato accoglimento delle difese. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avevano rilevato d'ufficio questioni non dedotte dai contribuenti; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, censurando l'affermazione che l'atto fosse nullo perché non motivava sul rigetto delle osservazioni difensive.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che le questioni di violazione del contraddittorio e di difetto di motivazione fossero state effettivamente introdotte già nei gradi di merito, e ha accolto il secondo motivo. Ha chiarito che l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non impone, a pena di nullità, che l'atto impositivo esponga le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni del contribuente: è sufficiente che l'Amministrazione valuti tali osservazioni prima di adottare la determinazione finale. La CTR aveva quindi confuso il piano del contraddittorio endoprocedimentale con quello della motivazione dell'atto. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto anche per le spese.
Norme richiamate
art. 216 TULD (DPR 43/1973)
norma sostanziale posta a base della contestazione della violazione doganale/tributaria che ha originato il sequestro del veicolo
art. 295-bis TULD (DPR 43/1973)
norma richiamata nell'atto sanzionatorio e nel provvedimento di confisca
art. 13 L. 689/1981
richiamato dall'Ufficio come parte della disciplina procedimentale ritenuta rispettata
art. 14 L. 689/1981
richiamato dall'Ufficio come parte della disciplina procedimentale ritenuta rispettata
art. 18 L. 689/1981
richiamato dall'Ufficio come parte della disciplina procedimentale ritenuta rispettata
art. 112 c.p.c.
la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché le questioni trattate erano già comprese nel thema decidendum
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato come vizio processuale per la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
non richiede, a pena di nullità, che l'atto impositivo indichi le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni del contribuente; impone la valutazione delle osservazioni prima dell'adozione dell'atto
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per la dedotta violazione di legge relativa all'art. 12, comma 7, L. 212/2000
artt. 13, 14 e 18 della legge n. 689/1981
la ricorrente li indica come disciplina procedimentale applicata e rispettata nel caso concreto
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sussiste quando il giudice di merito si pronunci su questioni già introdotte dalle parti nei gradi precedenti, anche se la motivazione del giudice si articoli in modo non perfettamente coincidente con le esatte formulazioni difensive.
- Nel procedimento tributario, il contraddittorio endoprocedimentale è soddisfatto se al contribuente è consentito di presentare osservazioni prima dell'adozione dell'atto, non essendo necessaria, a pena di nullità, l'esplicitazione nell'atto finale delle ragioni del mancato accoglimento delle difese.
- La nullità dell'atto impositivo non può essere desunta dalla sola omissione di una confutazione espressa delle osservazioni del contribuente, quando risulti che l'Amministrazione le abbia comunque valutate prima di assumere la determinazione conclusiva.
- Occorre distinguere tra profilo partecipativo del contraddittorio procedimentale e profilo motivazionale dell'atto: la violazione del primo non coincide automaticamente con un difetto del secondo.
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