Cassazione Civile, Ordinanza n. 33088/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio relativo all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. La Corte d’appello di Bari aveva accolto l’appello dell’INPS contro la decisione del Tribunale di Foggia, ritenendo sussistente tale obbligo e compensando le spese. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse esaminato le eccezioni di inammissibilità dell’atto di appello INPS, qualificato come mera operazione di "copia e incolla"; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa risposta sulle carenze dell’atto di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha trattato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati inammissibili, rilevando che l’omessa pronuncia dedotta riguardava questioni processuali e che la Corte d’appello, decidendo nel merito la controversia sull’obbligo di iscrizione, aveva implicitamente superato le eccezioni preliminari sull’ammissibilità dell’appello. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Richiamato come parametro per la specificità e l’ammissibilità dell’atto di appello; la censura è stata ritenuta inammissibile perché riferita a una questione processuale superata dalla decisione di merito.
art. 434 c.p.c.
Richiamato in tema di requisiti dell’appello; la dedotta violazione è stata respinta perché la questione di inammissibilità dell’impugnazione era stata implicitamente disattesa dalla corte territoriale.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia non è stata ravvisata, poiché le eccezioni processuali erano state implicitamente assorbite dalla decisione di merito.
art. 380-bis c.p.c.
Indicato come base del procedimento camerale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Non sussiste il vizio di omessa pronuncia quando la questione processuale dedotta dalla parte risulti implicitamente superata dalla soluzione di merito adottata dal giudice, perché tale soluzione presuppone la irrilevanza o infondatezza della questione preliminare.
- L’omesso esame di un’eccezione processuale non integra di per sé violazione dell’art. 112 c.p.c. se la decisione contiene una pronuncia incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione stessa.
- La censura sull’inammissibilità dell’atto di appello deve misurarsi con l’effettiva motivazione della sentenza impugnata: se il giudice d’appello decide nel merito, ciò può implicare il rigetto implicito delle eccezioni preliminari di inidoneità dell’impugnazione.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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