Sentenza n. 185/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 102 del 25/02/2025, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero al pagamento del beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione e non avere comunque ricevuto il bonus. Ha chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni per l'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. La difesa erariale richiamava, secondo quanto riportato nella sentenza, la pubblicazione di avvisi ministeriali e dell'USR Umbria per una nuova raccolta delle richieste di pagamento, nonché i doveri di collaborazione, correttezza e buona fede del creditore.
La decisione
Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava il pagamento di tutte le somme dovute in forza della sentenza civile passata in giudicato. Ha quindi ritenuto fondata la domanda di ottemperanza, richiamando la propria giurisprudenza seriale secondo cui il creditore non può essere obbligato ad attendere ulteriormente, senza certezza sui tempi, né a seguire una procedura amministrativa telematica non prevista come condizione per ottenere il pagamento del credito giudizialmente riconosciuto. I doveri di correttezza e buona fede non impongono pertanto al docente di esperire ulteriori adempimenti amministrativi o di sospendere la tutela giudiziaria. Il Ministero è stato ordinato a pagare, entro sessanta giorni, tutte le somme spettanti. È stato nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, con il compito, in caso di inutile decorso del termine e su richiesta del ricorrente, di provvedere in sostituzione del Ministero al rilascio della carta docente e all'accredito delle somme, adottando ogni atto amministrativo e contabile necessario. Al commissario è stato riconosciuto un compenso di 500 euro, a carico del Ministero inottemperante. La penalità di mora non è stata applicata, poiché, tenuto conto delle difficoltà degli uffici ministeriali e della natura contributiva dell'erogazione, sarebbe risultata iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, ed è stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico, c.d. bonus "carta del docente", pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica, per l'aggiornamento e la formazione
La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente e oggetto della condanna del giudice civile.
art. 112 c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza alla sentenza civile passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di assegnare un termine per l'esecuzione e nominare un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la penalità di mora, che nel caso concreto non è stata applicata perché ritenuta iniqua in ragione della natura contributiva dell'erogazione e delle difficoltà degli uffici ministeriali.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il ricorrente ha dichiarato di aver atteso il termine previsto prima di promuovere l'azione esecutiva.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiamato dalla decisione attraverso i doveri di correttezza e buona fede; tali doveri non impongono al creditore di attendere senza certezza dei tempi né di svolgere adempimenti amministrativi privi di base normativa per ottenere l'esecuzione di un credito giudizialmente riconosciuto.
Massime di principio
- Nell'ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
- Il creditore di un beneficio economico riconosciuto da un giudicato non può essere obbligato, in assenza di una specifica base normativa, a presentare una nuova richiesta mediante una procedura amministrativa telematica e ad attendere senza certezza sui tempi prima di agire in ottemperanza.
- I doveri di leale collaborazione, correttezza e buona fede gravanti sulle parti non possono essere interpretati in modo da imporre al creditore un'attesa ulteriore e indeterminata o adempimenti amministrativi non previsti dalla legge come condizione per l'esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, valutate la natura contributiva della prestazione e le difficoltà organizzative degli uffici pubblici, la sua applicazione risulti iniqua.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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