Sentenza n. 813/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento: A) Riguardo al ricorso n. R.G. 402 del 2025, presentato da GIBA: A.1) con riferimento al ricorso introduttivo: - nei limiti dell’interesse, dell’autorizzazione reg. gen. 866/2025, reg. direz. Dd.2700131/2025 del 27 gennaio 2025 rilasciata dal Comune di Bari per la realizzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge regionale Puglia n. 9/2017, di un’apparecchiatura TAC e un’apparecchiatura RMN di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.3 della legge regionale Puglia n. 9/2017 e regolamento regionale Puglia n. 9/2022, in favore del Centro diagnostico Sant’Agata s.r.l.; - nei limiti dell’interesse, della determinazione del Dirigente Sezione strategie e governo dell’offerta - Servizio accreditamento e qualità della Regione Puglia del 13 dicembre 2024, n. 610 – con oggetto: “Centro Diagnostico Sant’Agata (P.IVA 07951610729). Parere di compatibilità favorevole ex art. 7, comma 3, della l.r. Puglia n. 9/2017, e s.m.i., in relazione alla richiesta trasmessa dal Comune di Bari nell’arco temporale dall’11° al 12° bimestre per l’ambito territoriale del DSS Bari dell’ASL Bari per l’attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.3 della legge regionale Puglia n. 9/2017, e s.m.i., e del regolamento regionale Puglia n. 9/2022, a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 TC e n. 1 RMN presentata dalla società”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 1. del 2 gennaio 2025, rilasciato in favore della odierna controinteressata; - ove occorra, della comunicazione del 10 ottobre 2024 con la quale il Comune di Bari ha trasmesso la nota prot. 272437 del 1° agosto 2024 alla Regione Puglia per il rilascio del parere di compatibilità; - della nota prot. n. 28059/2025 del 24 gennaio 2025, con la quale la Regione Puglia dichiara che la richiesta dell’odierna ricorrente sarà valutata nel XIII bimestre, ovvero quello dal 16 agosto al 15 ottobre 2024 piuttosto che in quello antecedente; - della nota prot. n. 34317/2025 del 22 gennaio 2025 con la quale la Regione Puglia ha respinto la richiesta di GI.BA. di riesame del parere favorevole n. 610 del 13 dicembre 2024; - ove occorra, della nota prot. 311068/2022, trasmessa per conoscenza alla Regione Puglia, a mezzo PEC del 4 ottobre 2024 dal Comune di Bari; - della nota della Regione Puglia 28059 del 24 gennaio 2025; - ove occorra, nei limiti dell’interesse della odierna ricorrente, della nota prot. n. 59583.U del 17 febbraio 2025 con la quale il comune di Bari comunica che la Regione Puglia con nota prot. n. 28059 del 24 gennaio 2025 ha comunicato di dover includere la richiesta dell’odierna ricorrente nel XIII bimestre, ovvero in quello dal 16 agosto al 15 ottobre, piuttosto che in quello precedente, relativo alle richieste pervenute tra giugno e agosto; - ove occorra, della nota prot. 71701.U del 25 febbraio 2025 con la quale l’amministrazione comunale di Bari ha riconosciuto l’errore informatico, chiesto alla Regione di valutare comparativamente anche l’istanza dell’odierna ricorrente alla data del 1° agosto 2024, tuttavia non ha dato indicazione per disporre l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione n. 866/25 rilasciata in data 27 gennaio 2025 in favore dell’odierna controinteressata; - di tutti gli altri atti presupposti e connessi, anche se non conosciuti, direttamente collegati e/o conseguenti ai provvedimenti impugnati con espressa riserva di motivi aggiunti. per l’accertamento, in via principale, del diritto dell’odierna ricorrente all’autorizzazione ed alla valutazione da parte della Regione Puglia della propria istanza nel XII bimestre (16 giugno 2024-15 agosto 2024), ed in via subordinata, della valutazione contestuale e comparativa, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge regionale Puglia n. 9/2017, con quella del Centro diagnostico Sant’Agata s.r.l.; nonché per il risarcimento del danno, con riserva di quantificazione in corso di causa, qualora dovesse essere preclusa all’odierna ricorrente la possibilità di ottenere l’autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN. A.2) con riferimento al primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 2 maggio 2025 e depositato il successivo 8: - della nota della Regione Puglia prot. n. 152988 del 24 marzo 2025 con la quale, in riscontro alla nota prot. 59583 del 17 febbraio 2025 del Comune di Bari e la nota del 18 febbraio 2025 di GI.BA. S.r.l., la Responsabile E.Q. e la Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità rispondono affermando che essendo stata trasmessa dal Comune di Bari l’istanza della GI.BA. “oltre i termini conclusivi del sub-procedimento nonché successivamente al rilascio dell’autorizzazione all’installazione della RMN e TC, la stessa, in ossequio ai principi di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza che traghettano l’agire amministrativo, non può essere ritenuta valida dalla scrivente Sezione ai fini di una rivalutazione del bimestre di riferimento, circostanza che la scrivente Sezione potrebbe considerare solo a seguito di una pronuncia giudiziale”; - nei limiti dell’interesse, del parere della Regione Puglia prot. n. 115933/2025 del 5 marzo 2025 – n. 00080 del 25 febbraio 2025 del Registro delle d.d. UOR 183 – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - di compatibilità negativo reso in riferimento all’arco del 13° bimestre trasmessa dal Comune di Bari per l’installazione da parte della odierna ricorrente di una unità Radiodiagnostica per Immagini Grande Macchina (breviter RMN) nella struttura ubicata in Bari in Strada Caposcardicchio nn. 28/16; - della decisione della Regione Puglia – espressa con il parere prot. n. 115933/2025 del 5 marzo 2025 – di collocare l’istanza dell’odierna ricorrente per essere autorizzata ad installare una grande macchina RMN nell’arco temporale del 13° bimestre anziché nel 12° (16 giugno 2024-15 agosto 2024); - nei limiti dell’interesse della nota del Comune di Bari prot. n. 0109414.U del 25 marzo 2025, nella parte in cui evidenzierebbe, quale presupposto indefettibile per l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Bari in favore del Centro Diagnostico Sant’Agata (DD 866/2025 del 27 gennaio 2025), il previo annullamento da parte della Regione Puglia del parere di compatibilità; - ove occorra della comunicazione del 10 ottobre 2024 con la quale il Comune di Bari ha trasmesso la nota prot. 272437 del 1° agosto 2024 alla Regione Puglia per il rilascio del parere di compatibilità ex art. 5 e art- 7, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2017 senza specificare che l’istanza andava valutata, ora per allora, nel 12° bimestre; A.3) Con riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 30 settembre 2025 e depositato il successivo 1° ottobre: - della nota prot. 448212/2025 del 7 agosto 2025 con la quale la Regione Puglia ha confermato il parere di compatibilità favorevole espresso con d.d. n. 610 del 13 dicembre 2025; - ove occorra, della nota prot. n. 381831 dell’8 luglio 2025 della Regione Puglia; nonché per l’accertamento - in via principale del diritto della odierna ricorrente all’autorizzazione ed alla valutazione da parte della Regione Puglia della propria istanza nel XII bimestre (16 giugno 2024-15 agosto 2024) ed in via subordinata la valutazione contestuale e comparativa, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della l.r. n. 9/2017, con quella della Centro Diagnostico Sant’Agata S.r.l.; per il risarcimento del danno in forma specifica con conseguente rilascio dell’autorizzazione e dell’esercizio e in via subordinata per equivalente con espressa riserva di quantificazione in corso di causa qualora dovesse essere preclusa all’odierna ricorrente la possibilità di ottenere l’autorizzazione alla realizzazione/installazione dell’apparecchiatura di RMN. B) Riguardo al ricorso n. R.G. 1492 del 2025, proposto da GIBA s.r.l., notificato il 25 settembre 2025 e depositato il successivo 29: per l’esecuzione o la corretta esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 2487 del 4 luglio 2025 del Consiglio di Stato, resa nel giudizio n. R.G. 4601/2025, nonché, per la declaratoria della nullità di tutti gli atti adottati in violazione e/o elusione del giudicato cautelare in particolare: - della nota prot. 448212 del 7 agosto 2025 della Regione Puglia con la quale, non ritenendo sussistenti nuove/ulteriori/sopravvenute e ragionevoli risultanze dal riesame avviato e/o elementi utili ad approdare ad una decisione diversa ha ritenuto di dover confermare il parere di compatibilità favorevole espresso con d.d. n. 610 del 13 dicembre 2025; - ove occorra, della nota prot. n. 381831 dell’8 luglio 2025 della Regione Puglia. C) Riguardo al ricorso n. R.G. 1324 del 2025, proposto dal Centro Sant’Agata, notificato il 25 agosto 2025 e depositato il successivo 26: - della determina dirigenziale n. 11709/2025 del 1° agosto 2025 a firma del dirigente del Settore Polizia Annonaria Ecologia e Attività Produttive del Comune di Bari, ad oggetto "Autorizzazione ai sensi dell'art 7, comma 1, L.R. 9/2017 per realizzazione/installazione di n. 1 apparecchiatura tac e n. 1 apparecchiatura RMN di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.3., L.R. 9/2017 e del R.R. 9/2022 - denominazione: Centro Diagnostico Sant'Agata s.r.l. … - annullamento parziale ex art. 21 nonies L. 241/1990"; - della nota prot. n. 0437575/2025 del 1° agosto 2025 a firma del dirigente del Settore Polizia Annonaria Ecologia e Attività Produttive del Comune di Bari, di trasmissione della predetta determina dirigenziale; - della nota prot. n. 0284562 del 12 agosto 2025 del Comune di Bari, Settore Polizia Annonaria Ecologia e Attività Produttive, di accoglimento dell'istanza di accesso, nella parte in cui non dispone il ripristino della validità della determina dirigenziale n. 866 del 27 gennaio 2025, recante l'autorizzazione alla installazione di n. 1 RMN e n. 1 TAC rilasciata in favore della società ricorrente, all'esito dell'allegato provvedimento regionale del 7 agosto 2025; - di ogni altro atto ai predetti connessi, presupposti e consequenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere regionale di compatibilità e autorizzazione comunale all’installazione di una TAC e di una RMN rilasciati a favore di un’impresa concorrente, nonché gli atti successivi di riesame e conferma; nel ricorso del Centro Sant’Agata, annullamento in autotutela della parte dell’autorizzazione relativa alla RMN
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore sanitario privato)
Prevale il privato
La controversia
GI.BA. aveva presentato nel 2022 una domanda per l’installazione di apparecchiature diagnostiche, tra cui una RMN. Il Comune di Bari, dopo l’istruttoria, aveva tentato di trasmettere la pratica alla Regione il 1° agosto 2024, ma l’invio PEC non era andato a buon fine per un problema informatico riconducibile alle dimensioni dei file. La pratica era stata ritrasmessa il 10 ottobre 2024. Nello stesso arco temporale il Comune aveva trasmesso alla Regione la domanda, successiva, del Centro Diagnostico Sant’Agata, che era stata quindi valutata nel XII bimestre, mentre quella di GI.BA. era stata collocata nel XIII bimestre. La Regione aveva espresso parere favorevole per la RMN del Centro Sant’Agata e negativo per GI.BA., poiché il fabbisogno territoriale risultava esaurito. GI.BA. ha impugnato l’autorizzazione comunale, il parere regionale e gli atti connessi, deducendo violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 6 l. 241/1990, della disciplina regionale pugliese e del regolamento regionale n. 9/2022, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e violazione dei principi di buon andamento, legalità e leale collaborazione. Ha sostenuto che l’errore informatico dell’amministrazione non poteva ricadere sulla richiedente e che la sua domanda avrebbe dovuto essere valutata nel XII bimestre, quantomeno comparativamente con quella del Centro Sant’Agata. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego regionale di rivalutazione, il parere negativo relativo al XIII bimestre e il successivo riesame regionale che aveva confermato il parere favorevole originario. GI.BA. ha inoltre promosso un giudizio di ottemperanza all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che aveva imposto un motivato riesame. Il Centro Sant’Agata ha invece impugnato l’annullamento in autotutela disposto dal Comune sulla parte dell’autorizzazione relativa alla RMN, deducendo violazione dell’art. 7 l. 241/1990, erronea applicazione dell’art. 21-nonies, violazione dell’affidamento, sproporzione, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, travisamento, omessa comparazione degli interessi e sviamento.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha accolto il ricorso di GI.BA. e i relativi motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati. Il procedimento autorizzatorio è stato qualificato come unico ma complesso, perché articolato nell’intervento del Comune, competente a ricevere e istruire la domanda, e della Regione, competente a verificare il fabbisogno ed esprimere il parere di compatibilità. Il Collegio ha ritenuto provato e non imputabile a GI.BA. il malfunzionamento della trasmissione PEC del 1° agosto 2024. Le conseguenze dell’errore informatico dell’amministrazione non potevano essere riversate sulla privata richiedente, sicché il Comune avrebbe dovuto avvertire tempestivamente la Regione e la Regione non avrebbe potuto fondare la priorità esclusivamente sulla data di effettiva ricezione telematica. La Regione avrebbe dovuto considerare la domanda nel XII bimestre e procedere alla valutazione comparativa con quella del Centro Sant’Agata. Sono state ritenute illegittime anche le note regionali che avevano negato la rivalutazione, nonostante la domanda fosse stata ritrasmessa il 10 ottobre 2024, prima del rilascio dell’autorizzazione al Centro Sant’Agata e prima del parere regionale. L’accoglimento dei motivi aggiunti ha reso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di ottemperanza di GI.BA., avente ad oggetto la medesima nota regionale già annullata. È stato rigettato il ricorso del Centro Sant’Agata. Il TAR ha escluso la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, ritenendo che l’annullamento in autotutela fosse stato adottato nel contesto del riesame imposto dal Consiglio di Stato e che l’esito fosse conseguenza delle indicazioni cautelari già rese. Ha precisato che l’annullamento riguardava soltanto la parte dell’autorizzazione relativa alla RMN, restando ferma quella relativa alla TAC. Ha inoltre affermato che il Comune non era obbligato a mantenere l’autorizzazione sulla base del precedente parere regionale, poiché, una volta annullata l’autorizzazione, la Regione avrebbe dovuto riesercitare il potere e formulare un nuovo parere riferito al XII bimestre, previa valutazione comparativa delle domande. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità impediscono che un errore informatico dell’amministrazione alteri la corretta valutazione delle domande amministrative.
art. 6, lett. b), l. 241/1990
accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria
Il responsabile del procedimento deve accertare d’ufficio i fatti e adottare le misure necessarie a correggere errori o omissioni che incidano sul corretto svolgimento dell’istruttoria.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione relativa alla RMN è stato ritenuto coerente con il riesame imposto dal Consiglio di Stato e con l’esigenza di rimuovere gli effetti dell’erronea collocazione temporale delle domande.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento di riesame non ha determinato l’illegittimità dell’autotutela nel particolare contesto del riesame imposto in sede cautelare.
art. 7, comma 3, l.r. Puglia n. 9/2017
Il parere regionale di compatibilità deve essere preceduto dalla verifica del fabbisogno territoriale e deve tenere conto della corretta collocazione temporale e, ove necessario, della valutazione comparativa delle domande concorrenti.
art. 5, comma 1, punto 1.6.3., l.r. Puglia n. 9/2017
Le strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione.
art. 3, comma 1, regolamento regionale Puglia n. 9/2022
La verifica di compatibilità e l’autorizzazione all’esercizio sono collegate al fabbisogno territoriale di RMN e TC per le prestazioni specialistiche ambulatoriali.
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza non conserva utilità quando l’atto asseritamente elusivo è già stato annullato nel giudizio ordinario con una pronuncia che soddisfa la pretesa sostanziale.
art. 59 c.p.a.
La domanda di esecuzione di una misura cautelare diviene improcedibile quando sopravviene una decisione di annullamento che priva il ricorrente di un’utilità ulteriore.
Massime di principio
- Nei procedimenti amministrativi gestiti mediante strumenti informatici, il malfunzionamento della trasmissione o della ricezione imputabile all’amministrazione non può ricadere sul privato che abbia tempestivamente presentato la propria domanda e sia estraneo al disguido tecnico.
- Quando il procedimento è articolato in fasi affidate a più amministrazioni, l’amministrazione che riceve e istruisce la domanda deve adottare ogni misura necessaria per assicurare la corretta trasmissione della pratica e per evitare che un errore interno alteri la posizione sostanziale del richiedente nella fase successiva.
- Il criterio cronologico di valutazione delle domande non può essere applicato in modo meramente meccanico sulla base della data di effettiva ricezione telematica, quando tale data sia stata determinata da un errore informatico dell’amministrazione non imputabile al privato.
- Se il disguido informatico viene individuato prima della conclusione del procedimento e prima del rilascio del titolo favorevole a un altro richiedente, l’amministrazione deve considerare gli elementi sopravvenuti, ricostruire correttamente la collocazione temporale della domanda e, ove vi sia sovrapposizione, procedere alla valutazione comparativa delle istanze.
- L’annullamento in autotutela di un titolo favorevole può essere adottato nel contesto di un riesame imposto da una pronuncia cautelare quando l’attività amministrativa debba rimuovere gli effetti di un’erronea valutazione procedimentale; l’annullamento può riguardare soltanto la parte del titolo incisa dall’illegittimità.
- Quando l’accoglimento dei motivi aggiunti annulla l’atto già impugnato in un giudizio di ottemperanza, quest’ultimo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il ricorrente ottenere un’ulteriore utilità attraverso il cumulo delle due azioni.
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