Corte di giustizia, Sentenza C-358/22
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 marzo 2023. — Bolloré logistics SA contro Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 195 – Articolo 217, paragrafo 1 – Articolo 221, paragrafo 1 – Tariffa doganale comune – Obblighi del fideiussore del debitore di un’obbligazione doganale – Modalità di comunicazione dell’obbligazione doganale – Dazi corrispondenti a tale obbligazione non regolarmente comunicati al debitore dell’obbligazione – Esigibilità dell’obbligazione doganale presso il fideiussore solidale. — Causa C-358/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale francese, ha chiarito che la responsabilità del fideiussore in materia doganale è accessoria rispetto a quella del debitore principale. Se l’importo dei dazi non è stato regolarmente comunicato al debitore perché non previamente contabilizzato, l’autorità doganale non può pretendere il pagamento dal fideiussore. La Corte non ha esaminato il profilo dei diritti della difesa del fideiussore, ritenendo la relativa questione ipotetica.
Esigibilità del debito doganale verso il fideiussore: il pagamento non può essere richiesto finché i dazi non siano stati regolarmente comunicati al debitore principale.
La questione giuridica
Se gli articoli 195, 217, paragrafo 1, e 221, paragrafo 1, del codice doganale comunitario debbano essere interpretati nel senso che l’autorità doganale può pretendere dal fideiussore solidale il pagamento dell’obbligazione doganale anche quando l’importo dei dazi non è stato regolarmente comunicato al debitore principale; e, in subordine, se il fideiussore debba essere previamente sentito prima dell’azione di riscossione nei suoi confronti.
Principio di diritto
Gli articoli 195, 217, paragrafo 1, e 221, paragrafo 1, del codice doganale comunitario devono essere interpretati nel senso che il fideiussore non può essere escusso per il pagamento dell’obbligazione doganale finché l’importo dei dazi non sia stato previamente contabilizzato e regolarmente comunicato al debitore principale; poiché l’obbligazione non è ancora esigibile nei confronti del debitore, non lo è neppure nei confronti del fideiussore. La seconda questione è stata dichiarata irricevibile in quanto ipotetica.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2913/92
- Regolamento (CE) n. 648/2005
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 88 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 104 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 189 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 190 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 193 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 195 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 217, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92
Esigibilità del debito doganale verso il fideiussore
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese in materia di unione doganale e recupero di dazi all’importazione. Il tema centrale è se l’autorità doganale possa agire contro il fideiussore prima che l’importo dei dazi sia stato regolarmente comunicato al debitore principale.
Fatti e procedimento principale
La controversia nasce dall’importazione di sale nel porto di Cherbourg da parte di Alpha Commodities e dal successivo immagazzinamento delle merci presso Bolloré Ports de Cherbourg SAS (BPC). La BPC aveva ottenuto un’autorizzazione al regime di deposito doganale; successivamente l’autorità doganale francese ha ritenuto che tale autorizzazione fosse venuta meno e ha emesso nei confronti della BPC un avviso di accertamento per dazi doganali e IVA.
In parallelo, l’autorità doganale ha notificato a Bolloré Logistics SA, in qualità di fideiussore della BPC, due avvisi di accertamento relativi ai soli dazi doganali garantiti. I giudici di merito hanno annullato l’ADA nei confronti della BPC, ritenendo irregolare la comunicazione dei dazi per difetto di previa contabilizzazione, ma hanno confermato la condanna della fideiussore; da qui il rinvio alla Corte di giustizia.
Normativa rilevante
La Corte interpreta gli articoli 195, 217, paragrafo 1, e 221, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario), applicabile ratione temporis. In particolare:
- l’articolo 195 prevede che il fideiussore si obbliga per iscritto a pagare in solido con il debitore l’importo garantito quando l’obbligazione doganale diviene esigibile;
- l’articolo 217, paragrafo 1, impone la contabilizzazione dell’importo dei dazi da parte dell’autorità doganale;
- l’articolo 221, paragrafo 1, impone la comunicazione dell’importo dei dazi al debitore dopo la contabilizzazione.
La Corte richiama anche la giurisprudenza precedente, in particolare Direct Parcel Distribution Belgium e Préservatrice foncière TIARD.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che la sequenza tra contabilizzazione e comunicazione è tassativa: la comunicazione al debitore è valida solo se preceduta dalla contabilizzazione dell’importo dei dazi. Se questa successione non è rispettata, l’obbligazione doganale non diviene esigibile nei confronti del debitore.
Quanto al fideiussore, la Corte osserva che il contratto di fideiussione ha natura accessoria: il fideiussore garantisce l’adempimento dell’obbligazione principale del debitore e non può essere escusso se il debito garantito non è ancora esigibile. L’articolo 195 del codice doganale conferma questa impostazione, poiché lega l’obbligo del fideiussore al momento in cui l’obbligazione doganale diviene esigibile.
Di conseguenza, se i dazi non sono stati regolarmente comunicati al debitore principale, l’autorità doganale non può pretendere il pagamento dal fideiussore. La Corte considera assorbita, in sostanza, la pretesa di separare la posizione del fideiussore da quella del debitore in relazione all’esigibilità del debito.
Questione sui diritti della difesa
La seconda questione pregiudiziale, relativa alla necessità di sentire previamente il fideiussore prima di agire nei suoi confronti, è stata dichiarata irricevibile. La Corte osserva che, secondo la decisione di rinvio, le pretese dell’autorità doganale nei confronti della BPC erano già state definitivamente respinte; pertanto, non esisteva più alcuna obbligazione doganale esigibile da riscuotere dal fideiussore. La questione risultava dunque ipotetica.
Decisione e principio affermato
La Corte dichiara che gli articoli 195, 217, paragrafo 1, e 221, paragrafo 1, del codice doganale devono essere interpretati nel senso che l’autorità doganale non può richiedere al fideiussore il pagamento dell’obbligazione doganale finché l’importo dei dazi non sia stato regolarmente comunicato al debitore. La responsabilità del fideiussore è accessoria e presuppone l’esigibilità del debito principale.
Rilievi pratici
Per gli operatori economici e i loro garanti, la sentenza conferma che la garanzia doganale non può essere azionata autonomamente in presenza di una comunicazione irregolare dei dazi al debitore principale. In ambito contenzioso, l’eccezione relativa alla mancata contabilizzazione/ comunicazione resta decisiva anche nei confronti del fideiussore, quando la pretesa doganale non sia ancora validamente sorta o non sia esigibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 9 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-119/21
- Sentenza · 9 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-682/20
- Sentenza · 9 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-690/20
- Sentenza · 9 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-693/20
- Sentenza · 9 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-46/21
- Sentenza · 9 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-354/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →