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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26271/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la restituzione e la distruzione del contenuto di conversazioni WhatsApp estratte dal telefono sequestrato a Luca Palamara. Ha dedotto violazione della segretezza della corrispondenza e del diritto alla riservatezza (richiamando art. 15 Cost., Corte cost. n.20/2017 e giurisprudenza CEDU), sostenendo che anche i terzi interlocutori hanno diritto a chiedere la verifica della sussistenza del sequestro e la cancellazione della copia forense. Ha contestato la motivazione del Tribunale di Perugia che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare ritenendo la legittimazione all'impugnazione riconoscibile solo all'imputato/titolare dell'hardware e non al terzo coautore della corrispondenza; ha altresì rilevato che il Pubblico Ministero aveva dichiarato in udienza che quelle conversazioni non sarebbero state utilizzate come prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile il principio affermato dalle Sezioni unite secondo cui l'ordinanza del Tribunale in sede dibattimentale che rigetta la richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non è immediatamente impugnabile con appello cautelare. Prescindendo dall'accertamento della rilevanza probatoria concreta delle conversazioni, la Corte ha confermato che il rimedio contenzioso invocato non era percorribile nella forma proposta e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 318 cod. pen.

    Richiamato in relazione al reato per il quale Palamara è imputato: il telefono è stato sequestrato in funzione probatoria rispetto a tale reato.

  • art. 15 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per la tutela della libertà e segretezza della corrispondenza; la Corte comunque ha valutato la questione alla luce delle regole procedurali di impugnabilità, senza ritenere sussistente il rimedio cautelare invocato.

  • art. 269, comma 2, cod. proc. pen.

    Menzionato dal Tribunale come possibile rimedio alternativo ma ritenuto non sovrapponibile alla istanza del ricorrente, che mirava alla restituzione e cancellazione della copia forense piuttosto che ad altra forma di tutela prevista da tale norma.

  • Sez. U., n. 32938 del 19/01/2023

    Precedente delle Sezioni unite che afferma l'inimpugnabilità immediata, con appello cautelare, dell'ordinanza del giudice del dibattimento che rigetta la richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio; principio decisivo per la declaratoria di inammissibilità.

  • Sez. 5, n. 14715 del 07/03/2019 (Zinni)

    Giurisprudenza di legittimità che conferma la limitazione dei rimedi impugnatori per le decisioni sulle restituzioni in sede dibattimentale.

  • Sez. 3, n. 2878 del 30/11/2007 (dep. 2008, Camiletti)

    Ulteriore precedente che delimita la possibilità di impugnazione delle ordinanze di restituzione nel processo penale.

  • Sez. 2, n. 43778 del 10/10/2013 (Raia)

    Conferma orientamenti consolidati circa l'impugnabilità dei provvedimenti di rigetto della restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio.

  • Corte costituzionale, n. 20 del 2017

    Richiamata dal ricorrente per i principi sulla segretezza della corrispondenza; citazione usata a sostegno dell'argomentazione sulla natura costituzionalmente protetta della tutela della corrispondenza.

  • Corte costituzionale, n. 170 del 2023

    Richiamata nella memoria per sostenere che certi provvedimenti incidenti sulla libertà personale devono poter essere impugnati in cassazione secondo art. 111, comma 7, Cost.; la Corte di cassazione non ha però ritenuto, nel caso concreto, di superare il principio di inammissibilità applicato.

  • Giurisprudenza Corte EDU (CEDU)

    Richiamata dal ricorrente per i principi sulla riservatezza delle comunicazioni; utilizzata a fini argomentativi ma senza incidere sul verdetto di inammissibilità fondato sulle regole di impugnabilità interne.

Massime di principio

  • La mera qualità di terzo interlocutore di conversazioni contenute in un dispositivo sequestrato non garantisce automaticamente la possibilità di proporre un appello cautelare avverso un'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale in sede dibattimentale: la giurisprudenza di legittimità limita l'impugnabilità immediata di tali ordinanze.
  • Se si ritiene violato il diritto alla segretezza della corrispondenza, è necessario valutare tempestivamente quale rimedio procedurale sia effettivamente proponibile: in molti casi la fase processuale e la regola sull'impugnabilità comportano che la tutela sostanziale sia esercitabile in momenti differenti (es. impugnazioni incidentali, rimedi in sede di giudicato, o istanze specifiche per la gestione delle copie forensi).
  • Quando si chiede la distruzione o la restituzione di dati informatici raccolti da un terzo, è importante documentare concretamente l'assenza di interesse probatorio e chiedere misure alternative limitative (ad es. esclusione dall'uso probatorio, cancellazione delle copie pur mantenendo il dispositivo) nel fascicolo, poiché la soluzione processuale può dipendere più dalle regole di impugnazione che dalla valutazione sostanziale dei diritti costituzionali.
  • In presenza di conflitti tra tutela della riservatezza e esigenze probatorie, valutare fin da subito misure conservative e puntuali (istanze al giudice per limitare copie forensi, richiesta di accesso selettivo ai soli dati rilevanti) e considerare anche rimedi extra-processuali o costituzionali se la tutela procedurale ordinaria risulta inadeguata.

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