Cassazione Penale, Sentenza n. 25554/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per evasione (artt. 81 cpv., 385 c.p.). L'imputato deduce: 1) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante le dichiarazioni confessorie; 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra i due episodi di evasione; 3) carenza di motivazione rispetto al rigetto della richiesta di definizione del procedimento con patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondati tutti i motivi: 1) le dichiarazioni confessorie non sono state ritenute idonee a far valere le attenuanti generiche, avendo il giudice la discrezionalità di prendere in considerazione un singolo elemento ai sensi dell'art. 133 c.p.; 2) è stata confermata l'applicazione del vincolo della continuazione tra i due episodi di evasione perché l'imputato, pur rientrando in ciascun caso nell'abitazione, si è allontanato nuovamente il giorno successivo per lo stesso movente (acquisto di stupefacenti); 3) il rigetto della richiesta di patteggiamento in appello non richiede motivazione separata se il giudice d'appello non accoglie la richiesta sulla misura della pena, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento. Conseguentemente è stata confermata la pena di dieci mesi di reclusione e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 c.p. (c.p.v.)
Riferita in relazione al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati: la Corte ha applicato il criterio della continuazione per unire le condotte di evasione riconoscendo la loro connessione per motivi e modalità.
art. 385 c.p.
Norma sostanziale sulla evasione; il reato contestato all'imputato è stato quello di evasione dagli arresti domiciliari.
art. 62-bis c.p.
Disposizione sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che l'ammissione di responsabilità, di per sé, non fosse sufficiente a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche nelle specifiche condizioni del caso.
art. 133 c.p.
Richiamato per il principio che il giudice, ai fini dell'apprezzamento delle circostanze attenuanti, può basarsi anche su un solo elemento ritenuto prevalente nella personalità del colpevole o nell'entità/modo di esecuzione del reato.
art. 599-bis c.p.p.
Norma sul patteggiamento in appello: la Corte ha richiamato che, se il giudice d'appello non accoglie la richiesta concordata sulla misura della pena, non è tenuto a fornire una motivazione separata del rigetto, dovendo semplicemente ordinare la prosecuzione del dibattimento.
art. 602, comma 1-bis c.p.p.
Collegata alla disciplina della definizione del procedimento in appello; richiamata unitamente all'art. 599-bis per spiegare la procedura ed i limiti motivazionali in caso di rigetto del concordato.
art. 649 c.p.p.
Richiamato in tema di divieto di doppia punizione (ne bis in idem sostanziale): la giurisprudenza citata distingue i casi in cui più allontanamenti costituiscono reati distinti o sono riunibili in continuazione in base al ritorno stabile nel luogo di detenzione tra le condotte.
Massime di principio
- L'ammissione di responsabilità o dichiarazioni confessorie non garantiscono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: il giudice può valutare prioritariamente uno specifico elemento (art. 133 c.p.) e negare l'attenuante se ritiene prevalente la gravità o modalità del reato.
- In tema di evasione, episodi separati possono costituire reati autonomi se non sussiste un rientro stabile tra gli allontanamenti; tuttavia, se l'imputato rientra e poi si allontana nuovamente per lo stesso movente, può essere riconosciuto il vincolo della continuazione e le condotte possono essere trattate congiuntamente ai fini della pena.
- In appello, il patteggiamento può essere richiesto ma, se il giudice d'appello non condivide la misura proposta, non è obbligato a motivare dettagliatamente il rifiuto: è sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento, e le ragioni possono intendersi assorbite nella motivazione sulle circostanze e sulla sussistenza della continuazione.
- Per contestare con successo la valutazione del giudice sulle attenuanti o sulla continuazione è necessario evidenziare errori di fatto o di diritto specifici (es. prove che disconfermino il rientro stabile o elementi che dimostrino un'effettiva funzione attenuante delle dichiarazioni), non semplici valutazioni alternative.
- La qualificazione e il cumulo delle condotte dipendono molto dalla dinamica temporale, dal movente e dalla reiterazione: cautela nella formulazione della difesa quando esistono episodi ravvicinati con rientri intermedi.
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