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Sentenza

Sentenza n. 1724/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.663/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa all’assegnazione di 500 euro sulla Carta del docente per l’anno scolastico 2023/2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, che aveva condannato il Ministero a corrisponderle 500 euro mediante assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Ha chiesto l’ordine di conformazione al giudicato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il TAR ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti: la procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi allegata in copia informatica alla PEC di notificazione, si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti, senza indicare il giudice amministrativo competente né gli estremi della sentenza ordinaria di cui era chiesta l’esecuzione. La ricorrente non era assistita dal proprio difensore alla camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura debba identificare l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a individuare la controversia. La genericità può essere superata quando la procura sia materialmente apposta in calce o a margine del ricorso, perché il collegamento documentale unitario consente di identificarne l’oggetto; tale eccezione non opera, però, per una procura cartacea separata dal ricorso digitale, semplicemente trasformata in copia informatica e depositata o notificata insieme all’atto. Il TAR ha inoltre escluso che l’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 renda automaticamente valida una procura generica separata, poiché resta necessario che essa contenga elementi idonei a dimostrare la volontà di conferire lo ius postulandi per quella specifica controversia. In adesione all’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, ha ritenuto che la procura speciale debba preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso e che il vizio non sia sanabile mediante rinnovazione della procura ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile: la pronuncia dell’Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente. Il rilievo d’ufficio è stato ritenuto legittimo senza necessità di avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre penalità di mora; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura del difensore nel ricorso amministrativo deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare la controversia, l’autorità giudiziaria e le parti.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La regola tecnica sulla procura separata non elimina la necessità che la procura contenga elementi sufficienti a identificare la specifica controversia e a dimostrare la volontà consapevole di conferire il mandato.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiama nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui l’art. 182, comma 2, c.p.c.; tale richiamo non consente, secondo il giudice, di sanare ex post l’originaria mancanza della procura speciale.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La possibilità di regolarizzazione dei vizi della rappresentanza non opera quando la procura speciale, requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non sussista validamente al momento della proposizione.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini presuppone un’obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistessero indirizzi interpretativi alternativi e la parte abbia scelto quello meno prudente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L’avviso sulla questione rilevata d’ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è invece richiesto se i difensori non partecipano all’udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 22 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell’obbligatorietà, in via generale, della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 23 c.p.a.

    È richiamato insieme all’art. 22 c.p.a. per sottolineare il ruolo necessario della difesa tecnica nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura alle liti deve essere speciale e deve consentire di individuare la controversia, indicando o rendendo identificabili l’oggetto del ricorso, l’autorità giudiziaria, le parti e gli altri elementi essenziali del giudizio.
  • La procura generica redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, successivamente acquisita in copia informatica e trasmessa o depositata insieme al ricorso, non diventa per ciò solo una valida procura speciale apposta in calce: la mera congiunzione telematica dei documenti non sostituisce l’indicazione dell’oggetto specifico del mandato.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia formata prima della notificazione o del deposito dell’atto.
  • La mancanza o invalidità originaria della procura speciale, qualificata come requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a.
  • L’errore scusabile non può essere riconosciuto quando la pronuncia successiva si limiti a confermare uno degli orientamenti interpretativi già esistenti e la parte avrebbe potuto adottare, con ordinaria prudenza, l’interpretazione processualmente più cautelativa.
  • Se il difensore non compare all’udienza o alla camera di consiglio, il giudice non è tenuto a concedere il termine ex art. 73, comma 3, c.p.a. per controdedurre su una questione rilevata d’ufficio in quella sede, poiché l’assenza implica rinuncia al contraddittorio su tale questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrere

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