Cassazione Penale, Sentenza n. 42532/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Scircoli. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto ostativa la precedente condanna irrevocabile del Tribunale di Foggia (11/12/2018) e aveva revocato il beneficio in base all'art. 164, secondo comma, n.1 c.p.. Il ricorrente ha censurato l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 168, 164 c.p. e vizio di motivazione, rilevando che il giudice dell'esecuzione non ha documentato di aver effettuato il controllo ex actis per accertare se la causa ostativa fosse già documentalmente nota al giudice di cognizione al momento della concessione del beneficio (richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 37345/2015).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Gip di Fermo per nuovo giudizio. La Corte ha chiarito che il giudice dell'esecuzione, prima di revocare la sospensione condizionale per cause ostative (anche quando il motivo è la precedente condanna ex art.164, secondo comma, n.1), deve verificare acquisendo il fascicolo del giudizio se la causa ostativa risultava documentalmente nota al giudice della cognizione al tempo della concessione del beneficio; in mancanza di una indicazione nel provvedimento che tale verifica sia stata compiuta, la revoca non è adeguatamente motivata ed il provvedimento deve essere annullato e rimandato per nuovo esame.
Norme richiamate
Codice penale, art. 164
Disciplina la sospensione condizionale della pena e le cause ostative alla concessione. La Corte interpreta che, quando la revoca si fonda su cause ostative (anche il secondo comma, n.1), il giudice dell'esecuzione deve verificare se la causa fosse documentalmente nota al giudice di cognizione al momento della concessione del beneficio.
Codice penale, art. 168
Regola la revoca della sospensione condizionale della pena. La Corte precisa che i poteri di revoca devono essere esercitati tenendo conto dell'obbligo di verifica ex actis della conoscibilità documentale delle cause ostative.
Codice penale, art. 163
Fissa i limiti quantitativi per la sospensione condizionale della pena. La presenza di precedenti che, cumulati, superino tali limiti costituisce motivo ostativo da valutare con riferimento alla conoscibilità documentale del giudice che ha concesso il beneficio.
Codice di procedura penale, art. 666, comma 5
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori (acquisizione di atti). La Corte richiama l'obbligo del giudice dell'esecuzione di esercitare tali poteri, acquisendo il fascicolo processuale quando necessario per la verifica ex actis.
Codice di procedura penale, art. 674, comma 1-bis
Norma la richiesta di revoca da parte del pubblico ministero; la Corte evidenzia che, ricevuta la richiesta, il giudice dell'esecuzione deve comunque verificare documentalmente la conoscenza delle cause ostative da parte del giudice di cognizione.
Sezioni Unite, sentenza n. 37345 del 23/4/2015 (Longo)
Giurisprudenza richiamata che impone al giudice dell'esecuzione l'obbligo di controllo ex actis (acquisizione del fascicolo) per accertare se i precedenti ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione; principio esteso, dalla Corte, anche ai casi fondati sull'art.164, secondo comma, n.1.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può revocare la sospensione condizionale della pena per cause ostative senza aver previamente verificato, acquisendo il fascicolo del giudizio di cognizione, se tali cause risultassero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio.
- Se la causa ostativa era documentalmente nota al giudice di cognizione al momento della concessione, l'errore è emendabile solo tramite i mezzi ordinari di impugnazione e non mediante revoca in sede esecutiva.
- L'obbligo di verifica ex actis, già stabilito dalle Sezioni Unite per l'art.164, quarto comma, si estende anche alle ipotesi di revoca fondate sull'art.164, secondo comma, n.1 (precedente condanna per delitto con pena detentiva non sospesa).
- Il provvedimento di revoca deve indicare esplicitamente di aver svolto la verifica documentale: l'assenza di tale indicazione rende la motivazione insufficiente e determina l'annullamento con rinvio.
- Difensori e pubblici ministeri devono espressamente richiedere l'acquisizione del fascicolo e far verbalizzare la verifica ex actis quando sono in contestazione cause ostative alla sospensione condizionale.
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