Sentenza n. 1641/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, quanto al ricorso introduttivo: a) del provvedimento del Comune di Quarto - Settore V Edilizia privata - SUAP - Pianificazione urbanistica prot. n. -OMISSIS-; b) per quanto occorra, della nota del Nucleo Operativo Compagnia Carabinieri di Napoli -Poggioreale prot. n. -OMISSIS- c) per quanto occorra, della nota del Dirigente della UOD 2 Regione Campania prot. -OMISSIS-; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi della parte ricorrente; quanto ai motivi aggiunti: e) della nota del Comune di Quarto - Settore V Edilizia privata - SUAP - Pianificazione urbanistica prot. n. -OMISSIS-; f) per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS-; g) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi della parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del titolo abilitativo e divieto di prosecuzione dell’attività funebre esercitata mediante SCIA, nonché il conseguente atto regionale di cancellazione dal registro degli esercenti l’attività funebre; con motivi aggiunti, diniego di annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa funebre)
Prevale il privato
La controversia
La ditta ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale con cui era stata disposta la revoca del titolo abilitativo e il divieto di prosecuzione dell’attività funebre. Il Comune aveva fondato la decisione su una nota dei Carabinieri relativa a due servizi funebri, ritenendo che alcune persone non indicate nei titoli abilitativi avessero svolto personalmente attività funerarie per conto della ditta, utilizzando un veicolo funebre non riferibile ai titoli autorizzativi. Il provvedimento richiamava inoltre il divieto regionale di esercizio dell’attività senza titolo abilitativo e il divieto, previsto dal regolamento comunale di polizia mortuaria, di utilizzare personale non dipendente, nonché una presunta perdita dei requisiti minimi di affidabilità per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. La ricorrente ha dedotto: omessa comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’art. 7 l. 241/1990; violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della disciplina regionale e dell’art. 52 del regolamento comunale; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità, perplessità, travisamento e sviamento; difetto di motivazione, per il recepimento non autonomamente valutato della relazione dei Carabinieri e per l’omessa considerazione del regime di amministrazione giudiziaria; illegittimità derivata della cancellazione dal registro regionale. Con motivi aggiunti è stato impugnato il diniego comunale di annullamento in autotutela, censurato per carenza di motivazione e mancata valutazione degli elementi prodotti dalla ditta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e annullato i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative, poiché la ditta non era stata posta in condizione di rappresentare preventivamente il proprio particolare regime di amministrazione giudiziaria e di depositare la documentazione relativa ai due servizi contestati. Tale documentazione comprendeva autorizzazioni dell’amministrazione giudiziaria, verbali e autorizzazioni al trasporto, deleghe, documenti relativi al personale dipendente e comunicazioni obbligatorie. Il Collegio ha inoltre ravvisato una carenza istruttoria, poiché il Comune si era basato essenzialmente sulla nota dei Carabinieri, fondata su generiche informazioni assunte, senza svolgere ulteriori accertamenti sull’effettività e concretezza del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e senza confrontarsi con la documentazione prodotta. Sarebbe stato necessario un ulteriore segmento istruttorio, direttamente o presso la Legione Carabinieri, in contraddittorio con l’interessata. L’accoglimento del ricorso introduttivo ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse all’esame dei motivi aggiunti, dichiarati improcedibili. Il Comune di Quarto è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; spese compensate nei confronti del Ministero della Difesa e della Regione Campania.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio era necessaria per consentire all’impresa di partecipare al procedimento di revoca, rappresentare il regime di amministrazione giudiziaria e produrre elementi utili sui fatti contestati.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento doveva essere adeguatamente motivato e confrontarsi con gli elementi rilevanti della fattispecie concreta.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento è stato richiamato quale parametro della correttezza dell’istruttoria e dell’esercizio del potere amministrativo.
art. 1, comma 3, Allegato A, l.r. Campania n. 12/2001, come modificata dalla l.r. Campania n. 7/2013
è vietato l’esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente
La disposizione costituisce la base normativa del divieto di esercizio dell’attività funebre in assenza del titolo abilitativo, ma non esonera l’amministrazione dall’accertare adeguatamente i presupposti concreti della revoca.
art. 52 Regolamento comunale di polizia mortuaria
è vietato alle imprese funebri di utilizzare personale non dipendente
Il divieto rileva solo previa verifica istruttoria dell’effettivo utilizzo di personale non dipendente e della riferibilità dei fatti all’impresa titolare del titolo abilitativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato esclusivamente quale base per l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato esclusivamente quale base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- La revoca di un titolo abilitativo fondato su accertamenti di polizia e su esigenze di ordine e sicurezza pubblica richiede un’istruttoria effettiva, concreta e verificabile sui fatti posti a base della decisione; il mero recepimento di informazioni generiche non è sufficiente quando l’interessato contesti la ricostruzione fattuale e produca documentazione potenzialmente decisiva.
- Prima di adottare un provvedimento sfavorevole di revoca di un titolo abilitativo, l’amministrazione deve garantire la partecipazione procedimentale dell’interessato quando il contraddittorio può consentire di chiarire i fatti, verificare i presupposti dell’atto e valutare documenti rilevanti.
- Il particolare regime di amministrazione giudiziaria dell’impresa è una circostanza rilevante ai fini dell’istruttoria e della valutazione dei presupposti della revoca: l’amministrazione non può ignorarlo né presumere automaticamente l’inattendibilità o l’inaffidabilità dell’impresa senza esaminarne gli effetti concreti sulla gestione dell’attività.
- Quando l’amministrazione fonda la revoca su presunte violazioni relative al personale impiegato o ai mezzi utilizzati, deve verificare in concreto la riferibilità delle condotte all’impresa titolare del titolo abilitativo, la posizione dei soggetti coinvolti, la natura delle attività svolte e la documentazione autorizzativa e lavoristica disponibile.
- L’annullamento del provvedimento principale per violazione delle garanzie partecipative e carenza istruttoria rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’impugnazione di un successivo diniego di autotutela relativo al medesimo provvedimento.
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