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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26424/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per due motivi principali: (1) la sentenza sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica perché avrebbe qualificato il fatto come furto consumato anziché tentato, sostenendo che non si sarebbe verificato lo spossessamento definitivo della somma di euro 90 (denaro trovato addosso al ricorrente e lo stesso non si sarebbe allontanato dal luogo, essendo stato accompagnato dai militari all'uscita); (2) per questo motivo sarebbe stata applicata erroneamente la legge penale e la pena non sarebbe stata ridotta nella massima estensione dei due terzi prevista per il tentativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e meramente reiterativo delle censure già proposte in appello, ritenendo congrua la motivazione della Corte d'Appello che aveva ritenuto il reato consumato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale è consumato il furto quando l'agente abbia già acquisito la piena disponibilità della cosa (es. occultandola negli indumenti o sulla persona), anche se non si sia allontanato dal luogo del fatto, e quando l'intervento delle forze dell'ordine sia sopravvenuto e non idoneo a impedire l'impossessamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624

    non presente nel testo integrale della sentenza

    Riferimento alla fattispecie di furto; la Corte ha interpretato che il requisito dell'impossessamento può ritenersi soddisfatto anche quando la refurtiva sia occultata sulla persona dell'agente, anche senza allontanamento

  • Codice penale, art. 625 nn. 2 e 7

    non presente nel testo integrale della sentenza

    Riferimento alle circostanze aggravanti contestate; la qualificazione delle aggravanti è stata confermata implicitamente dalla conferma della condanna

  • Codice penale, art. 110

    non presente nel testo integrale della sentenza

    Richiamato in relazione al concorso di persone o alla partecipazione, come indicato nell'imputazione originaria

  • Decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 176/2020)

    art. 23, comma 8 d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176

    Permette il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti; la Corte ha applicato tale disposizione procedurale per decidere la causa sulla base delle conclusioni scritte

  • Codice di procedura penale, art. 606

    La declaratoria di inammissibilità comporta, ex art. 606 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; inoltre la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende per carenze colpose del ricorso

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti citati)

    Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016 Rv. 269088; Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021 (dep. 10/02/2022) Rv. 282969; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018 Rv. 274016-01

    Precedenti richiamati per affermare che il furto è consumato quando l'agente ha occultato la refurtiva sulla persona o in modo da sottrarla al controllo del proprietario, che la breve durata dell'impossessamento è irrilevante e che l'intervento delle forze dell'ordine è irrilevante se sopravvenuto e incapace di impedire l'impossessamento

Massime di principio

  • Il furto può considerarsi consumato anche se l'autore non si è materialmente allontanato dal luogo del fatto, quando abbia occultato la refurtiva sulla persona o in altro modo tale da sottrarla al controllo del proprietario e acquisirne la disponibilità autonoma.
  • L'intervento delle forze dell'ordine non trasforma il reato in tentativo se è sopravvenuto dopo che l'agente ha già conseguito l'impossessamento o la piena disponibilità della cosa; conta il momento dell'acquisizione della disponibilità, non il successivo recupero.
  • La breve durata dell'impossessamento o il fatto che l'autore sia stato immediatamente bloccato non sono di per sé idonei a qualificare il fatto come tentativo se è dimostrabile che la disponibilità della res era già stata realizzata.
  • Per ottenere il riconoscimento del tentativo è necessario dimostrare che l'agente non abbia raggiunto l'autonoma disponibilità della cosa e che l'intervento esterno abbia effettivamente impedito il completamento dell'impossessamento.
  • Ricorsi che ripropongono censure già esaminate e motivate dalla Corte d'appello, senza apportare nuovi elementi o argomentazioni rilevanti, sono a rischio di inammissibilità e possono comportare condanne alle spese e sanzioni alla cassa delle ammende.

Testo integrale

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