Sentenza n. 42/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 707/2024 in data 10 settembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 707/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 707/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia del giudice ordinario aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo di euro 500,00 annui, e aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente. La ricorrente ha dedotto che il Ministero, pur avendo ricevuto la notificazione della sentenza il 26 settembre 2024 e nonostante il suo passaggio in giudicato, non aveva adempiuto. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro trenta giorni, il rilascio della carta docente con accredito di euro 1.000,00 e la nomina di un Commissario ad acta. Ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 1 agosto 2025. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice ordinario risultava passata in giudicato, l’Amministrazione ne aveva ricevuto la notificazione e non aveva dato esecuzione agli obblighi imposti. Era inoltre decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, provvedendo agli adempimenti stabiliti dal giudice ordinario. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, oppure un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente entro i successivi sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non vi abbia adempiuto.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso è stato valorizzato dal TAR quale ulteriore presupposto dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione destinataria dell’obbligo non vi abbia adempiuto.
- La notificazione della sentenza all’Amministrazione, il passaggio in giudicato e l’inerzia dell’Amministrazione integrano i presupposti per ordinare l’esecuzione del giudicato ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a.
- Per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato, il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, consente di riscontrare l’inadempimento dell’Amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, subordinandone l’intervento a una specifica richiesta dell’interessato.
- Quando l’incarico di Commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
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