Ordinanza n. 176/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio tenuto dall'Amministrazione resistente sull'istanza del 25/10/2024 volta al rilascio della concessione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 40 del Regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 12/2021, come modificato con delibera C.C. n. 22/2024; per l'ordine, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., all'Amministrazione intimata di provvedere sull'istanza entro un termine da fissarsi dal Tribunale, con eventuale nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.; nonché per l'annullamento del verbale di accertamento del 09/12/2024, quale atto presupponente e illegittimo per violazione dell'obbligo di previa definizione del procedimento amministrativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune sull’istanza di concessione di suolo pubblico e verbale di accertamento della Polizia Municipale per occupazione abusiva
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza del 25 ottobre 2024, volta al rilascio di una concessione di suolo pubblico ai sensi del regolamento comunale, nonché l’ordine al Comune di provvedere con un atto espresso e l’eventuale nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre domandato l’annullamento del verbale di accertamento del 9 dicembre 2024, elevato dalla Polizia Municipale ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 4, del Codice della strada, deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione dell’obbligo di previa definizione del procedimento amministrativo, poiché l’occupazione sarebbe stata qualificata come abusiva nonostante la pendenza dell’istanza di concessione. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Il Collegio, dopo il passaggio in decisione, ha rilevato un possibile profilo di tardività del deposito del ricorso rispetto ai termini dimidiati propri del rito sul silenzio e dubbi sulla giurisdizione amministrativa in relazione alla domanda di annullamento del verbale. Ha inoltre osservato che, ove sussistesse la giurisdizione amministrativa, l’impugnazione del verbale potrebbe essere tardiva, essendo stato il verbale elevato il 9 dicembre 2024 e sottoscritto dal trasgressore, mentre il ricorso è stato notificato il 25 novembre 2025.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti il possibile rilievo d’ufficio e ha assegnato cinque giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, per il deposito di memorie limitatamente alla questione concernente la domanda di annullamento del verbale. La questione investe sia la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sia, in caso positivo, la tardività dell’impugnazione oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. L’ordinanza non contiene una decisione definitiva né sulla domanda avverso il silenzio né sulla domanda di annullamento del verbale e non dispone sulle spese.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda di ordine all’amministrazione di provvedere sull’istanza.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell’eventuale nomina di un commissario ad acta nel giudizio avverso il silenzio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il previo avviso alle parti dei profili rilevati d’ufficio prima della decisione; nel caso concreto ha giustificato l’assegnazione di un termine per memorie.
art. 20, commi 1 e 4, Codice della strada
Indicato quale base normativa del verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale per l’occupazione qualificata come abusiva.
art. 32 c.p.a.
art. 35, comma 1, c.p.a.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Massime di principio
- Prima di definire il giudizio, il giudice amministrativo che rilevi d’ufficio una questione decisiva non previamente discussa deve sottoporla al contraddittorio delle parti e assegnare un termine per il deposito di memorie, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
- Nel giudizio instaurato per ottenere una concessione di suolo pubblico mediante l’azione avverso il silenzio, la domanda autonoma di annullamento di un verbale sanzionatorio o di accertamento deve essere verificata separatamente quanto alla sussistenza della giurisdizione amministrativa e al rispetto del termine decadenziale applicabile.
- La sottoscrizione del verbale da parte del trasgressore può assumere rilievo, ai fini della decorrenza del termine per impugnarlo, quale elemento di conoscenza dell’atto; l’impugnazione proposta oltre sessanta giorni dalla data del verbale può quindi risultare tardiva, ove la giurisdizione amministrativa sia configurabile.
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