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Sentenza

Sentenza del 22/02/2019 n. 5269 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché la definizione agevolata e il pagamento degli importi dovuti hanno eliminato l'interesse alla prosecuzione della controversia. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, che aveva riformato la decisione favorevole di primo grado e ritenuto dovuti gli importi richiesti dall'Agenzia delle entrate mediante numerosi avvisi di liquidazione, relativi all'omesso versamento dell'imposta di registro su contratti di locazione. Nel corso del giudizio la società ha chiesto di accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 11 del D.L. n. 50 del 2017 e ha effettuato il pagamento richiesto per perfezionare la procedura.

Norme richiamate

  • D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito dalla L. n. 96 del 2017

    "definizione agevolata delle controversie tributarie"

    La norma consente al contribuente di definire le controversie tributarie pendenti nelle quali è parte l'Agenzia delle entrate, mediante presentazione di un'apposita istanza e pagamento degli importi previsti. Il perfezionamento della procedura comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20

    Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo devono essere calcolati, ai fini della definizione agevolata, fino al sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'atto.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, comma 1

    Gli interessi di mora non sono dovuti nell'ambito della definizione agevolata ordinaria prevista per le controversie tributarie, salvo le specifiche ipotesi disciplinate dalla norma.

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016

    La definizione agevolata delle controversie tributarie è collegata alla precedente definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce validamente a una procedura legislativa di definizione agevolata e versa integralmente quanto richiesto, la controversia perde il proprio oggetto e il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
  • L'estinzione per definizione agevolata non equivale necessariamente a una pronuncia sul merito della fondatezza dell'imposta: il giudizio si chiude perché la pretesa è stata definita secondo la procedura speciale.
  • La procedura richiede normalmente sia la presentazione dell'istanza sia il pagamento degli importi previsti; il solo deposito della domanda non è sufficiente a chiudere definitivamente la controversia.
  • In caso di estinzione conseguente alla definizione agevolata, le spese processuali possono essere compensate, soprattutto quando entrambe le parti chiedono tale soluzione.
  • La definizione agevolata può comportare un vantaggio economico per il contribuente, poiché generalmente esclude o riduce sanzioni e determinati interessi, secondo le condizioni stabilite dalla legge applicabile.

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