Sentenza n. 5636/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., lamentando il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 18 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché dell’attività dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in considerazione dell’elevato numero di istanze ricevute. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione
La disposizione costituisce il fondamento processuale dell’azione contro il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quali ulteriori presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare la domanda di rilascio del visto può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa relativa all’attivazione del procedimento e determinare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nelle more del giudizio sul silenzio, l’Amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale fatto valere dal ricorrente.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo dell’Amministrazione non sia particolarmente esteso e l’Amministrazione si sia attivata in tempi ragionevoli, anche in relazione all’elevato numero di istanze da essa gestite; resta possibile porre a suo carico la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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